Graduazione Pena: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 18315 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per la graduazione della pena. Spesso, a seguito di una condanna, si ritiene ingiusta la quantità di pena inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla misura della sanzione è un’attività quasi esclusiva del giudice di merito, e il suo operato non può essere messo in discussione in Cassazione se non in casi eccezionali. Analizziamo questa decisione per capire quando e come è possibile contestare una sentenza sotto questo profilo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, pronunciata in primo grado e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva escluso alcune delle circostanze aggravanti contestate. Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo di doglianza: l’errata graduazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che le argomentazioni proposte dall’imputato non rientravano tra quelle che possono essere legittimamente esaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità sulla Graduazione della Pena
Il cuore della pronuncia risiede nelle sue motivazioni. La Cassazione ha spiegato che la graduazione della pena, secondo quanto stabilito dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questo significa che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno il compito di valutare tutte le circostanze del caso concreto per determinare la sanzione più adeguata, all’interno della cornice edittale prevista dalla legge.
Il sindacato della Corte di Cassazione su tale valutazione è estremamente limitato. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni per ottenere una valutazione più favorevole. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, oppure quando la motivazione è assente o meramente apparente.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per la pena inflitta, spiegando perché la riduzione per il tentativo non potesse essere superiore a quella già concessa. Il ricorso, al contrario, si limitava a riproporre le stesse lamentele già respinte in appello, senza evidenziare un vero e proprio vizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: non basta essere in disaccordo con la misura della pena per poter ricorrere in Cassazione. È necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore giuridico macroscopico nella sua valutazione, violando i criteri di legge o fornendo una giustificazione illogica. Per gli avvocati, ciò significa che i motivi di ricorso sulla pena devono essere redatti con estrema perizia, concentrandosi non sulla richiesta di una ‘pena più giusta’, ma sull’individuazione di specifici vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata. Per l’imputato, implica la consapevolezza che le possibilità di ottenere uno ‘sconto di pena’ in Cassazione sono, per loro natura, molto ridotte e legate a presupposti rigorosi.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di mero arbitrio, il ragionamento è palesemente illogico o la motivazione è insufficiente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito delle argomentazioni, ma le respinge perché non rispettano i requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, perché chiedono alla Corte di rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice, compiti che non le spettano.
Qual era il motivo principale per cui il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la misura della pena senza dimostrare alcuna illogicità o arbitrarietà nella decisione della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e sufficiente la sua scelta sanzionatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il reato di cui agli artt. 56, 110, 112, comma 1, n. 4, 624 e 625 n. 4 cod. pen. (fatti commessi in Milano, il 27 luglio 2021), escludendo le aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 4 e 112 n. 4 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal Giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente e congruamente conto, all’esito di un giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, delle ragioni per le quali la riduzione di pena per la ritenuta fattispecie di furto tentato non potesse essere riconosciuta in misura superiore al terzo della pena edittale, come già detratto dal giudice di primo grado);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigli GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente