Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato il 09/04/1974 COGNOME nato il 14/03/1972
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad NOME COGNOME e ad NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 614, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Borgato Torinese il 25.01.2018 e il 29.01.2018);
– che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che censura l’operata graduazione della pena e il diniego di riconoscimento in favore degli imputati ricorrenti dei benefici di legge, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, già fissata in un importo prossimo al minimo edittale, e all’esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discost eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’ar 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), e che, con riferimento ai benefici di legge, la Corte territoriale ha correttamente motivato circa l’assenza di prognosi favorevole e la mancanza di presa di distanza dal fatto da parte degli imputati (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
– rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente