Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 20/06/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia d primo grado con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 489 c
pen.,
– che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammiss
– che la ricorrente, con riferimento al giudizio di responsabilità, ha articolato a censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del
valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzion fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/
Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (S
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, com evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. so manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello ha ritenuto che il fatto non potes
essere ritenuto di particolare tenuità, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi lo
(cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
– che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la ricorrente prospetta questioni n consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’eserc aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Se 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851); che, nel caso in esame, i giudici di merito ha reso una motivazione che deve ritenersi adeguata, anche in considerazione della pena inflitt inferiore alla media edittale;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre nte