La Graduazione della Pena: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire un tema centrale nel diritto penale: la graduazione della pena. Spesso, dopo una condanna, l’imputato può ritenere la sanzione inflitta eccessiva. Tuttavia, la possibilità di contestare tale valutazione davanti alla Suprema Corte è molto limitata. Vediamo perché, analizzando questo caso specifico.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per i reati di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e lesioni personali (art. 590 c.p.). Non soddisfatto della quantificazione della pena decisa dalla Corte d’Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla presunta erronea determinazione della sanzione, ritenuta sproporzionata.
La Decisione sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato i fatti (Tribunale e Corte d’Appello). La graduazione della pena è una tipica attività del giudice di merito, che la esercita con potere discrezionale.
Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
I giudici dei primi due gradi di giudizio, nel determinare l’entità della pena, devono attenersi ai criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione) e della capacità a delinquere del colpevole (precedenti penali, condotta di vita, etc.). La scelta finale, all’interno della cornice edittale prevista dalla legge, è frutto di una valutazione discrezionale che deve essere adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che una doglianza che miri semplicemente a una nuova e diversa valutazione della congruità della pena è inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso può essere accolto solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” oppure è priva di una “sufficiente motivazione”.
Nel caso analizzato, la Corte ha riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello conteneva una motivazione adeguata a sostegno della pena inflitta (come indicato a pagina 3 della sentenza impugnata). Non essendo emersa alcuna illogicità o arbitrarietà, la discrezionalità del giudice di merito non poteva essere sindacata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile. Per chi intende contestare la quantificazione di una pena in Cassazione, non è sufficiente affermare che la sanzione sia “troppo alta”. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito o una sua totale assenza. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, un’ulteriore conseguenza della proposizione di un ricorso ritenuto infondato in partenza.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. La contestazione è ammessa solo se la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un reato, ha la facoltà di scegliere la sanzione concreta da applicare, basando la sua decisione sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, come la gravità del fatto e la personalità del reo.
In quali casi la Corte di Cassazione può annullare una sentenza per un’errata quantificazione della pena?
La Corte di Cassazione può annullare la sentenza solo se la determinazione della pena è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, oppure se la sentenza impugnata manca completamente di una motivazione che spieghi le ragioni della scelta sanzionatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 01RGQSV) nato il 22/10/1980
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli 624-bis e 590 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che, con l’unico motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutt di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente