Graduazione della Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando si contesta la graduazione della pena stabilita dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, riaffermando che la determinazione dell’entità della sanzione è un’attività squisitamente discrezionale del giudice che ha valutato le prove, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado per una serie di reati legati al possesso illegale di armi e munizioni, previsti dagli articoli 697 e 497-bis del codice penale, nonché dalla legge speciale n. 497/1974. La sentenza di condanna veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite i suoi legali, proponeva ricorso per cassazione. Le sue censure si concentravano su due aspetti principali: l’eccessiva severità della pena inflitta e il modo in cui il giudice aveva operato il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Tuttavia, il ricorso non introduceva elementi di novità rispetto a quanto già discusso e rigettato in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: le questioni relative alla quantificazione della pena non sono, di norma, ammesse nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato come una semplice riproposizione dei motivi di appello, senza alcun reale elemento di novità o critica alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato le sue motivazioni richiamando la propria giurisprudenza costante. Il punto centrale è la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (cassazione).
La Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Il potere di determinare l’entità della pena, nel rispetto dei limiti edittali, è riservato alla discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del danno, l’intensità del dolo o il grado della colpa, e la capacità a delinquere del reo.
La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può mirare a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena. Un simile controllo è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito risulta frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se è del tutto priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e congrua, rendendo la doglianza inammissibile.
Il Bilanciamento delle Circostanze
Analogamente, anche il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce un’attività valutativa riservata al giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica, ma non è tenuta a riesaminare ogni singolo criterio di valutazione. È sufficiente che la motivazione sia congrua nel suo complesso, anche se fa riferimento solo ad alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 c.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente ritenere una pena “troppo alta” per poterla contestare con successo in Cassazione. Il ricorso deve essere costruito per evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica.
In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice di merito nella graduazione della pena è insindacabile. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ridurre una pena ritenuta troppo severa?
No, non è possibile chiedere una semplice riconsiderazione della severità della pena. La graduazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice è stata arbitraria, palesemente illogica o priva di una motivazione sufficiente.
Cosa significa che un ricorso è una ‘mera riproposizione’ dei motivi di appello?
Significa che il ricorso non presenta nuovi argomenti giuridici o critiche specifiche alla motivazione della sentenza d’appello, ma si limita a ripetere le stesse lamentele già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente. Un ricorso di questo tipo è considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il 28/04/1992
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale NOME COGNOME veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 697 cod. pen., 10 e 14 L. n. 497/1974 e del reato di cui all’art. 497-bis cod. p
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei suoi difensori;
che il ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione della pena nonché il bilanciamento delle circostanze, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi artico con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello;
che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 de 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuan costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in s di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazio adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente