Graduazione della Pena: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Ricorso
L’entità di una condanna è uno degli aspetti più delicati e dibattuti del processo penale. Ma fino a che punto un imputato può contestare una pena che ritiene eccessiva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità in materia di graduazione della pena, confermando un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito è sovrana, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria.
Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché non è possibile rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere semplicemente uno ‘sconto’ di pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pisa nel 2020 a carico di un individuo per tre diversi reati. Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, nel 2024, ha parzialmente riformato la sentenza: ha dichiarato l’estinzione dei primi due reati e ha proceduto a una nuova determinazione della sanzione per l’unico reato residuo.
Non soddisfatto della pena rideterminata, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione tramite il suo difensore, contestando proprio la congruità della sanzione inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Graduazione della Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’.
Ciò significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle precedenti istanze riguardo ai fatti o all’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente. La doglianza dell’imputato, mirando a una nuova valutazione sulla congruità della pena, esulava completamente dai poteri della Corte.
Le Motivazioni: Discrezionalità del Giudice e Limiti all’Appello
La motivazione della Corte è chiara e si allinea a una giurisprudenza costante. La graduazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), il quale deve esercitarla seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
La Cassazione ha sottolineato che un ricorso che si limiti a criticare l’entità della pena è inammissibile quando la decisione del giudice inferiore:
1. Non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
2. È sorretta da una motivazione sufficiente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una giustificazione adeguata per la pena comminata, rendendo la critica del ricorrente una semplice richiesta di riconsiderazione del merito, non consentita in sede di legittimità. A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato precedenti sentenze conformi, rafforzando la stabilità di questo orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: impugnare una sentenza in Cassazione contestando la graduazione della pena è una strada percorribile solo in casi eccezionali. Non è sufficiente ritenere la pena ‘troppo alta’. È necessario dimostrare che il giudice abbia commesso un errore giuridico macroscopico, abbia seguito un percorso logico manifestamente viziato o abbia omesso del tutto di motivare la sua scelta sanzionatoria.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che le argomentazioni sulla congruità della pena devono essere sviluppate e sostenute con forza nei primi due gradi di giudizio. In Cassazione, la battaglia si sposta sul piano della pura legittimità, dove le possibilità di ottenere una riduzione della pena per motivi di merito sono, come conferma questa pronuncia, estremamente limitate.
Un imputato può ricorrere in Cassazione solo perché ritiene la sua pena troppo severa?
No. Secondo questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione sull’equità della pena. La Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge, non a riconsiderare il merito della decisione.
In quali casi si può contestare la graduazione della pena davanti alla Corte di Cassazione?
È possibile contestarla solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non è supportata da una motivazione sufficiente. L’appello deve evidenziare un vizio giuridico nella determinazione della pena, non un semplice disaccordo sull’importo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può imporre il pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 12/08/1964
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza emessa il 31 gennaio 2020, il Tribunale di Pisa, aveva condannato COGNOME NOME, in ordine ai reati di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, all’art. 660 cod. pen. 612 cod. pen.;
che, con sentenza del 13 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l’estinzione dei primi due reat rideterminando la pena;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia;
che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comun manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitr di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente