Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43393 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOSAMPIERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 337 cod. pen. (fatto commesso in Spresiano il 10 maggio 2017) e di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Spresiano dall’A. maggio 2012 al 9 maggio 2017); – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre ad essere generico, perché affidato a censure del tutto prove di confronto, men che meno critico con le ragioni argomentate a sostegno della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5532 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie;
– ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 ottobre 2023