Graduazione della Pena: i Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice. La cosiddetta graduazione della pena è un’attività che bilancia la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Ma fino a che punto questa decisione può essere contestata nei successivi gradi di giudizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre importanti chiarimenti, stabilendo i confini invalicabili del ricorso quando si contesta la discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati previsti dagli articoli 453 e 455 del codice penale, concernenti la circolazione e la spendita di monete falsificate. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. Ritenendo la pena eccessiva e la valutazione delle circostanze ingiusta, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 133 del codice penale, che regola proprio i criteri per la graduazione della pena. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato la severità della sanzione applicata.
In secondo luogo, denunciava il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 62, n. 6 del codice penale, relativa all’aver riparato interamente il danno prima del giudizio, sostenendo che la sua collaborazione non era stata pienamente valorizzata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale e offre spunti di riflessione cruciali per chiunque si approcci a un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e la Reiterazione dei Motivi
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso con argomentazioni precise.
Sul primo punto, relativo alla graduazione della pena, ha ribadito un principio cardine: la determinazione della sanzione rientra nella sfera di potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di Cassazione, a meno che la motivazione fornita dal giudice non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, i giudici avevano fornito un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi”, assolvendo così al loro onere argomentativo. Non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella, correttamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Sul secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti in appello. I giudici di secondo grado avevano già chiarito che la collaborazione dell’imputato era stata valutata ai fini delle attenuanti generiche, ma non erano emersi comportamenti ulteriori di riparazione del danno, ormai esauritosi con la commissione del reato. Riproporre la stessa identica doglianza in Cassazione senza nuovi profili di diritto è una pratica che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due importanti lezioni pratiche. Primo, contestare la graduazione della pena in Cassazione è un’impresa ardua e destinata al fallimento se non si è in grado di dimostrare un vizio logico macroscopico nella motivazione del giudice. La semplice percezione di un’ingiustizia o di un’eccessiva severità non è sufficiente. Secondo, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità. È essenziale che i motivi di ricorso prospettino reali violazioni di legge o vizi di motivazione specifici, evitando di riproporre le stesse questioni fattuali già decise in appello. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria, non per una semplice valutazione di ‘eccessiva severità’.
Cosa succede se in Cassazione si ripropongono gli stessi motivi già presentati e respinti in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha specificato che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già disattesi non costituisce un valido fondamento per un ricorso, che deve invece basarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici non precedentemente esaminati.
La collaborazione con la giustizia garantisce sempre l’attenuante della riparazione del danno?
No. Nel caso specifico, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui la mera collaborazione, già considerata per la concessione delle attenuanti generiche, non era sufficiente per integrare l’attenuante specifica della riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.), in assenza di ulteriori comportamenti volti ad elidere o attenuare le conseguenze del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43045 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 11/10/2022 detta CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita ,a relazione svolta dai Consigliere COGNOME;
4 GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza d 11.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia d primo grado del Tribunale di Piacenza emessa in data 11.01.2013 che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt.453 e pen. e lo aveva condanNOME alla pena di anni uno, mesi 4 ed euro 400,00 di mult
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e viz di motivazione in relazione all’art.133 cod. pen. e all’art. 27, comma 3, Cost è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infon perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione de pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circost aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionali giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamen assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rile (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legg e vizio di motivazione in particolare in riferimento all’art.62 n.6 cod. all’art.27, comma 3, Cost. è indeducibile perché fondato su motivi che si risol nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualm disattesi dalla corte di merito, che ha posto in rilievo la circostanza per cu siano stati comportamenti riparatori – andati oltre la mera collaborazione valutata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche – da dell’imputato atti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose reato, che tra l’altro, già si erano esaurite;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.