Graduazione della Pena: Il Ruolo del Giudice di Merito e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La determinazione dell’esatta entità di una sanzione penale è uno dei compiti più delicati del giudice. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare la pena inflitta, ponendo l’accento sul principio della graduazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito. Questo caso, relativo a una condanna per spendita di banconote false, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di spendita di banconote false. La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per l’imputato in un anno di reclusione e 800 euro di multa. Insoddisfatto della quantificazione della sanzione, ritenuta eccessiva, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e una carenza di motivazione riguardo all’entità della pena stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla graduazione della pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una decisione netta, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione e la quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito (cioè del Tribunale e della Corte d’Appello). Questa discrezionalità, se esercitata in modo logico e con una motivazione adeguata, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice
La Corte ha spiegato che la graduazione della pena, così come la valutazione di attenuanti e aggravanti, è regolata dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Questi articoli forniscono al giudice una serie di criteri (come la gravità del danno, l’intensità del dolo, i motivi a delinquere) per personalizzare la sanzione in base al caso concreto.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere di motivazione. I giudici di secondo grado avevano infatti fatto riferimento a specifici elementi ritenuti decisivi per giustificare la pena inflitta, come indicato nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Pertanto, non essendoci una motivazione mancante, illogica o contraddittoria, non vi era spazio per un intervento della Corte di legittimità. La critica mossa dal ricorrente si risolveva, di fatto, in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che non è sufficiente ritenere una pena ‘troppo alta’ per ottenere una sua riduzione in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice che l’ha determinata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su eventuali illogicità o carenze argomentative della sentenza, piuttosto che su una generica contestazione sull’entità della pena. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come il sistema giudiziario affidi ai giudici di primo e secondo grado il compito fondamentale di ‘pesare’ la giusta punizione, con un controllo da parte della Cassazione limitato alla sola legittimità del percorso logico-giuridico seguito.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena (reclusione e multa) decisa da un giudice?
No, di regola non è possibile. La Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena è una decisione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso non può basarsi su una semplice valutazione di ‘eccessività’ della pena, ma deve dimostrare che la motivazione del giudice è mancante, illogica o contraddittoria.
Cosa si intende quando la Cassazione afferma che l’onere argomentativo del giudice è stato ‘adeguatamente assolto’?
Significa che il giudice di merito ha spiegato in modo sufficiente e logico le ragioni che lo hanno portato a stabilire una determinata pena, facendo riferimento a elementi concreti del caso e ai criteri previsti dalla legge (artt. 132 e 133 del codice penale). Se la motivazione è adeguata, la decisione sulla pena è insindacabile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato non solo a pagare le spese processuali, ma anche a versare una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3020 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3020 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di spend banconote false, rideterminando la pena inflittagli in 1 anno di reclusione e 800 euro di multa;
rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia l’erronea applicazione de legge penale e la mancanza di motivazione in relazione all’eccessività della pen ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità te conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazio della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudi merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.;
ritenuto, altresì, che esso sia manifestamente infondato in quanto, nella spec l’onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai della relativa decisione (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sen impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/11/2025.