Graduazione della Pena: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma cosa succede quando un imputato ritiene la condanna eccessiva? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso riguardante la graduazione della pena, chiarendo perché una contestazione generica sia destinata all’inammissibilità.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per due distinti episodi di furto aggravato in concorso. La Corte di Appello di Milano, intervenendo sulla decisione di primo grado, aveva parzialmente riformato la sentenza. In particolare, per uno dei due capi d’imputazione, i giudici avevano dichiarato il non doversi procedere, in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di una querela da parte della persona offesa.
Di conseguenza, la Corte territoriale aveva ricalcolato la pena per l’unico reato residuo, un furto aggravato commesso a Milano. Insoddisfatto della nuova determinazione della sanzione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo.
Il Ricorso dell’Imputato e la Graduazione della Pena
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali, entrambi legati alla discrezionalità del giudice:
1. Una critica alla graduazione della pena operata dalla Corte di Appello, ritenuta eccessivamente severa.
2. La contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a un’ulteriore riduzione della condanna.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione, più favorevole, degli elementi che avevano portato alla quantificazione della sua pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come generico e manifestamente infondato. La decisione si fonda su principi cardine del nostro sistema processuale.
Genericità e Insindacabilità nel Merito
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorso è stata la sua astrattezza. Le doglianze non erano ancorate a specifici vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a esprimere un dissenso sulla scelta del giudice.
La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere deve essere esercitato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La Motivazione Sufficiente della Corte d’Appello
I giudici di legittimità hanno osservato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata. Aveva infatti dato atto di aver determinato la pena partendo dal minimo edittale previsto per il reato di furto monoaggravato. Analogamente, anche il diniego delle attenuanti generiche era stato supportato da un riferimento sufficiente agli elementi ritenuti rilevanti. Quando la motivazione non è né arbitraria né palesemente illogica, la scelta del giudice di merito è insindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile un ricorso in Cassazione che miri a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Tale determinazione, se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e se è sorretta da una motivazione sufficiente, non può essere messa in discussione. La discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della sanzione è ampia e il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica di eventuali vizi di legalità o di logica manifesta, non potendo estendersi a una rivalutazione delle scelte punitive.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un importante monito per la difesa: un ricorso per Cassazione che contesta la graduazione della pena deve essere supportato da argomentazioni precise, capaci di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico macroscopico nella sentenza impugnata. Limitarsi a chiedere una pena più mite, senza individuare un difetto specifico nella motivazione del giudice, equivale a presentare un ricorso generico e destinato all’inammissibilità. Tale esito, come in questo caso, non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Solo in casi limitati e specifici. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità o sull’equità della pena. Si può contestare la decisione solo se è palesemente illogica, arbitraria o del tutto priva di motivazione, non semplicemente perché si ritiene la sanzione troppo severa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico, non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza d’appello e, soprattutto, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito sulla determinazione della pena, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625 comma 1, n. 6 cod. pen. (capo 2), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) poiché l’azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela e, per l’effetto, rideterminando la pena quanto al residuo reato (fatto commesso in Milano il 9 febbraio 2020);
– che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico per indeterminatezza ed aspecificità, in quanto affidato a deduzione del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, è altresì non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di avere determinato la pena nel minimo edittale comminato per il furto monoaggravato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Presidente