Graduazione della pena: la discrezionalità del giudice non è sindacabile in Cassazione
L’ordinanza n. 18954 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: la graduazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, il cui esercizio, se correttamente motivato, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. Questa decisione offre lo spunto per analizzare i confini della discrezionalità del giudice e i limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta erroneità della motivazione in ordine all’entità della sanzione inflitta. In sostanza, il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la pena comminata fosse eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata dai giudici di secondo grado.
La Decisione sulla Graduazione della Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la decisione sia logicamente motivata e non viziata da errori di diritto.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che l’onere argomentativo del giudice d’appello era stato adeguatamente assolto. La sentenza impugnata, infatti, aveva fatto un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, la Corte d’Appello aveva dato conto, anche richiamando la decisione del primo giudice (per relationem), dei parametri specifici presi in considerazione per la dosimetria della pena e delle ragioni che avevano portato alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Poiché la motivazione risultava coerente e priva di vizi logici o giuridici, la valutazione operata dal giudice di merito era da considerarsi insindacabile. Pertanto, il ricorso è stato respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le contestazioni relative alla quantificazione della pena sono ammissibili solo se si lamenta un’errata applicazione della legge (ad esempio, un errore nel calcolo aritmetico) o un vizio di motivazione che la renda manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Al di fuori di questi casi, la scelta del giudice di merito sulla sanzione da applicare, se supportata da una giustificazione plausibile e ancorata ai criteri legali, è definitiva. Ciò rafforza il ruolo e l’autonomia dei giudici di primo e secondo grado nella valutazione del caso concreto.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, secondo l’ordinanza in esame, non è consentito in sede di legittimità contestare la correttezza della motivazione sull’entità della pena, poiché la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o viziata da errori di diritto.
Quali sono i limiti alla discrezionalità del giudice nel decidere la pena?
Il giudice deve esercitare la sua discrezionalità in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, fornendo una motivazione adeguata che dia conto dei parametri considerati.
Cosa accade se un ricorso che contesta la graduazione della pena viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile, come nel caso di specie, viene rigettato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla entità della pena comminata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata, che – anche per relationem rispetto alla decisione del primo giudice – ha dato compiutamente conto dei parametri che sono stati presi in considerazione per la dosimetria della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il C nsiglier Estensore
Il Presidente