Graduazione della Pena: La Cassazione e i Limiti del Potere del Giudice
La determinazione dell’esatta entità di una sanzione penale è uno dei compiti più delicati del giudice. Questo processo, noto come graduazione della pena, si basa su criteri precisi, ma lascia al magistrato un inevitabile margine di discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e i limiti stretti per contestarla in sede di legittimità. Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso contro la misura della pena rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Sanzione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della contestazione non era la dichiarazione di colpevolezza in sé, ma l’unico motivo di doglianza riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la quantificazione della pena inflitta, incorrendo in un cosiddetto “vizio di motivazione”. L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, ottenere una nuova e più favorevole valutazione sulla misura della condanna da parte della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nel ribadire un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio della Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Il cuore della pronuncia risiede nelle sue motivazioni. La Suprema Corte ha spiegato che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Una volta che il giudice di merito ha applicato questi criteri, la sua valutazione sfugge al sindacato della Corte di Cassazione. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo in circostanze eccezionali, ovvero quando la decisione sulla pena è frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Non è sufficiente che l’imputato non condivida la valutazione del giudice o che si limiti a prospettare un trattamento sanzionatorio diverso e più mite. Il ricorso deve, invece, evidenziare una palese irrazionalità o una contraddittorietà manifesta nel percorso logico seguito dal giudice di merito per arrivare a quella specifica condanna. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non dimostrasse alcuna forma di illogicità o arbitrarietà, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento offre un importante monito pratico: impugnare una sentenza in Cassazione unicamente per contestare l’entità della pena è un’operazione processualmente molto rischiosa e spesso destinata all’insuccesso. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso non può limitarsi a una generica critica, ma deve individuare e dimostrare un vizio logico grave e macroscopico nella motivazione della sentenza impugnata. Questa pronuncia consolida l’autonomia dei giudici di merito nella delicata fase della commisurazione della pena, confermando che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere il quantum della sanzione, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto e sulla coerenza logica delle decisioni.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo in casi molto limitati. Il ricorso è ammesso solo se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non se ci si limita a non condividere la valutazione fatta.
Cosa significa che la graduazione della pena è ‘discrezionale’?
Significa che il giudice di merito, nel rispetto dei limiti di legge (artt. 132 e 133 c.p.), ha un margine di autonomia nel decidere la sanzione più adeguata al caso specifico, valutando la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39871 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMEDINE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazi in orNOME alla determinazione del trattamento sanzionatovi°, non è consentit sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezional giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati n 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia fr mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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