Graduazione della pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La corretta graduazione della pena è uno dei compiti più delicati del giudice penale. Questa attività, regolata dall’articolo 133 del codice penale, implica una valutazione attenta non solo dei fatti, ma anche della personalità dell’imputato. Ma cosa succede se la difesa ritiene che questa valutazione non sia stata adeguata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità su questo specifico punto.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione dell’art. 133 c.p.
Il Motivo del Ricorso e la contestata Graduazione della Pena
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nella graduazione della pena, concentrandosi eccessivamente sulla dimensione fattuale del reato e trascurando di valutare adeguatamente la personalità dell’imputato. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice aveva esercitato il proprio potere discrezionale nel determinare l’entità della sanzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
L’Insindacabilità della Scelta del Giudice di Merito
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa scelta non è sindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente arbitraria, illogica o del tutto assente. L’imputato non può chiedere alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti per ottenere una pena più mite; il ricorso in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge, non a riesaminare il merito della decisione.
La Pena Già Fissata al Minimo Edittale
In secondo luogo, la Corte ha osservato un dato cruciale: la pena inflitta era già stata fissata nel minimo edittale. I giudici di merito avevano infatti escluso l’aggravante della recidiva e concesso le circostanze attenuanti generiche. Ciò significa che la sanzione era già la più bassa possibile secondo la legge. Di fronte a una pena minima, e in assenza di specifiche ragioni che potessero giustificare un’ulteriore riduzione (che la difesa non ha allegato), la doglianza sulla graduazione della pena appariva priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere l’entità della pena. Quando la sanzione è motivata in modo logico e coerente, e soprattutto quando è fissata al minimo legale con il riconoscimento di tutte le attenuanti possibili, le possibilità di ottenere una riforma in sede di legittimità sono praticamente nulle. Per la difesa, ciò significa che eventuali contestazioni sulla pena devono essere fondate su vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, e non su un semplice disaccordo con il quantum stabilito dal giudice.
È possibile contestare in Cassazione la quantità di pena decisa dal giudice?
In linea di principio no. La graduazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente arbitraria, illogica o assente, non per un semplice disaccordo sulla sua congruità.
Cosa significa che la pena è stata determinata nel ‘minimo edittale’?
Significa che il giudice ha applicato la sanzione più bassa consentita dalla legge per quel reato. In questo caso, essendo già state concesse le attenuanti generiche, non era possibile un’ulteriore riduzione, rendendo il ricorso su questo punto infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare una valutazione di merito (la congruità della pena), cosa non permessa in sede di legittimità. Inoltre, la pena era già al minimo legale e la difesa non ha fornito validi motivi giuridici per un’ulteriore riduzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
che avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell’art. 133 cod. pen., nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero valutato la personalità dell’imputat dando prevalente rilievo alla dimensione fattuale del reato;
che l’unico motivo di ricorso è indeducibile in quanto, da un canto, postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena (laddove la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficie motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), dall’altro, la pena è stata determinata nel minimo edittale, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la difesa non allega eventuali ragioni fondanti ulteriori riduzioni di pena;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente