Graduazione della pena: l’inammissibilità del ricorso generico
Quando un imputato viene condannato, la determinazione della pena da scontare è un momento cruciale del processo. Ma cosa succede se l’imputato ritiene la pena eccessiva? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in materia di graduazione della pena, chiarendo perché non sempre è possibile ottenere una revisione della sanzione in ultima istanza.
Il caso in esame: un ricorso contro la condanna per tentato furto
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, commesso a Genova nel marzo 2021. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole e stabilendo una determinata pena.
Ritenendo la sanzione sproporzionata, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la censura sull’operata graduazione della pena. L’obiettivo era ottenere una valutazione più mite e, di conseguenza, una riduzione della condanna.
La decisione della Corte: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione – cioè se la pena fosse o meno ‘giusta’ – ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso.
La Corte ha stabilito che il motivo presentato era generico, indeterminato e, in sostanza, proponeva una questione non consentita nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni della Cassazione sulla graduazione della pena
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato nel nostro ordinamento giuridico: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (cioè il giudice di primo e secondo grado). Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Un ricorso che si limiti a chiedere una pena più mite, senza evidenziare vizi logici evidenti o un arbitrio palese nella decisione del giudice di merito, è destinato all’inammissibilità. In altre parole, non basta dire che la pena è ‘troppo alta’; è necessario dimostrare che il giudice ha ragionato in modo palesemente illogico o ha ignorato completamente i criteri di legge. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non arbitraria, precludendo così ogni ulteriore esame.
Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. La scelta sulla severità della sanzione è un compito affidato primariamente ai giudici che analizzano direttamente i fatti e le prove. Il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità, non una terza istanza di merito. Pertanto, un ricorso che contesta la graduazione della pena ha possibilità di successo solo se riesce a dimostrare un vizio grave e manifesto nel ragionamento del giudice, e non una semplice divergenza di valutazione. La genericità e l’aspecificità delle critiche portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e aspecifico. Contestava la graduazione della pena, una questione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione se la decisione impugnata non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità di una pena decisa da un altro tribunale?
Di norma, no. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Può intervenire solo se la determinazione della sanzione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata ravvisata in questo caso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre a vedersi confermata la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa è una conseguenza standard prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Genova il 2 marzo 2021);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di Diaw Saregna è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre ad essere generico in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024