Graduazione della Pena: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’entità della condanna è uno degli aspetti più delicati e discussi del processo penale. Ma fino a che punto un imputato può contestare una pena ritenuta eccessiva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato di legittimità sulla graduazione della pena, ribadendo la centralità del potere discrezionale del giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire i principi che governano la determinazione della sanzione penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: in primo luogo, si lamentava l’eccessività della pena inflitta; in secondo luogo, si contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva pluriaggravata contestata.
In sostanza, la difesa del ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione sulla congruità della pena, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti fossero stati eccessivamente severi nel quantificarla.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze, ma le respinge in via preliminare, affermando che i motivi proposti non rientrano tra quelli che possono essere validamente esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la graduazione della pena come potere discrezionale
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la graduazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che spetta al giudice di primo e secondo grado, che ha una conoscenza diretta e completa del processo, stabilire l’esatta entità della sanzione, muovendosi all’interno della cornice edittale prevista dalla legge.
Per farlo, il giudice deve attenersi ai criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti per giustificare la pena inflitta.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che i giudici d’appello avevano effettivamente riconosciuto tali attenuanti, ma avevano correttamente operato un giudizio di bilanciamento, concludendo che esse non potessero prevalere sulla recidiva pluriaggravata, data la gravità dei precedenti penali dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito. Non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare semplicemente la congruità di una pena, se questa è stata determinata nel rispetto della legge e con una motivazione adeguata.
In secondo luogo, emerge l’importanza del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La presenza di attenuanti generiche non garantisce automaticamente una riduzione della pena o la loro prevalenza, specialmente di fronte a elementi di segno contrario di particolare gravità, come una recidiva qualificata. La decisione finale spetta sempre al prudente apprezzamento del giudice, che deve ponderare tutti gli elementi del caso concreto.
È possibile ricorrere in Cassazione se si ritiene una pena troppo alta?
No, non se il motivo è unicamente la presunta eccessività della sanzione. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è priva di motivazione, manifestamente illogica o contraddittoria nell’applicazione dei criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.). La quantificazione della pena rientra nella sua discrezionalità.
Cosa succede se vengono concesse le attenuanti generiche a un soggetto recidivo?
Il giudice deve effettuare un “giudizio di bilanciamento”. Come stabilito in questo caso, le attenuanti generiche possono essere riconosciute ma non essere considerate prevalenti rispetto a una recidiva grave (pluriaggravata), con la conseguenza che il loro effetto di riduzione della pena viene annullato o limitato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza analizzarne il contenuto, perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge per questo tipo di giudizio. Comporta la conferma della decisione impugnata e, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4225 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 05/10/1988
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto che il medesimo motivo di ricorso che contesta anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato considerato che la Corte d’appello chiarisce che le stesse sono state riconosciute non essendo tuttavia possibile ritenerle ex lege prevalenti rispetto alla recidiva pluriaggravata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente