Graduazione della pena: il potere discrezionale del giudice e i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 37316/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per chiarire un principio fondamentale del nostro sistema penale: la graduazione della pena. Questo concetto, che riguarda la determinazione della giusta sanzione per un reato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce i confini invalicabili del ricorso per Cassazione quando l’oggetto della contestazione è proprio la misura della condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato sia in primo grado sia in appello per concorso nel delitto di furto. L’imputato non ha contestato la sua responsabilità penale dinanzi alla Corte di Cassazione, ma ha sollevato un unico motivo di ricorso: un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicatogli. In altre parole, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero giustificato in modo adeguato la quantità di pena inflitta.
La Decisione della Corte sulla graduazione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si concentra sulla natura stessa del ricorso per legittimità. Secondo gli Ermellini, la richiesta del ricorrente si traduceva in una domanda di rivalutazione di elementi che sono di esclusiva competenza del giudice di merito. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato nella giurisprudenza. La graduazione della pena, ovvero la scelta della sanzione specifica tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, costituisce un potere squisitamente discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri direttivi fissati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto:
* Della gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato).
* Della capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere, precedenti penali e giudiziari, condotta).
L’obbligo di motivazione del giudice si considera assolto quando egli fornisce una spiegazione logica e coerente delle ragioni che lo hanno portato a una determinata scelta sanzionatoria, facendo riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti nel caso concreto. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, ritenendo condivisibile il calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado e facendo riferimento a specifici passaggi della sentenza impugnata. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Limiti al Ricorso per la graduazione della pena
L’ordinanza in esame conferma che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per ottenere semplicemente una pena più mite. Il controllo della Suprema Corte sulla motivazione in tema di trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della sua esistenza, logicità e coerenza. Un ricorso che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia serve da monito: la discrezionalità del giudice di merito sulla graduazione della pena è ampia e sindacabile solo in casi di palese violazione dei doveri di motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. Secondo la decisione, la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o completamente assente, ma non per una semplice richiesta di riduzione.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge per un reato, ha la facoltà di scegliere la pena concreta da applicare, basando la sua decisione sulla gravità del fatto e sulla personalità del colpevole, come indicato dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37316 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BORGETTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consiglie estensore
Il Presidente