Graduazione della Pena: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la graduazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva del giudice di merito. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso in sede di legittimità quando l’unico motivo di doglianza riguarda l’entità della sanzione. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per una serie di delitti. L’unico motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Suprema Corte non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma si concentrava esclusivamente sulla presunta eccessività della pena applicata dai giudici di secondo grado.
La Questione della Graduazione della Pena in Cassazione
Il ricorrente contestava, in sostanza, il modo in cui i giudici di merito avevano esercitato il loro potere discrezionale nel determinare la sanzione finale. Secondo la difesa, la pena era sproporzionata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato tale motivo come manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la determinazione della pena base, così come la gestione degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i principi guida sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione di piena adeguatezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno osservato che l’onere argomentativo del giudice di merito era stato pienamente soddisfatto. La sentenza impugnata, infatti, aveva giustificato la misura della pena facendo esplicito riferimento a elementi concreti e decisivi. In particolare, i giudici d’appello avevano valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato e una circostanza di notevole rilievo: il fatto che l’imputato avesse già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena, beneficio che era stato successivamente revocato a causa di ulteriori condanne. Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una base motivazionale solida e congrua, che rende la decisione sulla graduazione della pena incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio chiaro: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito. Non è possibile rivolgersi alla Suprema Corte semplicemente per ottenere uno ‘sconto di pena’. L’intervento della Cassazione è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione. Se il giudice di merito ha chiaramente spiegato le ragioni della sua scelta sanzionatoria, basandola su elementi fattuali pertinenti (come la storia criminale del reo), la sua valutazione discrezionale diventa insindacabile. La decisione serve da monito: un ricorso basato solo sulla presunta eccessività della pena, senza individuare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, è destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
È possibile ricorrere in Cassazione contestando solo l’eccessività della pena?
No, un ricorso basato unicamente sulla contestazione della misura della pena è inammissibile se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sua decisione, esercitando la propria discrezionalità nel rispetto della legge.
Cosa si intende per ‘graduazione della pena’?
È il potere discrezionale del giudice di determinare la quantità esatta della sanzione (es. anni di reclusione o importo della multa) entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, come indicato dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Quali elementi possono giustificare una pena considerata adeguata dai giudici?
Nel caso specifico, i giudici hanno considerato come elementi decisivi per giustificare la pena i numerosi precedenti penali dell’imputato e il fatto che avesse già beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata a causa di ulteriori condanne.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15814 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena applicata per i delitti ascritti all’imputato non è consentito dalla legge in sede d legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare l pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove la corte di merito considera che i numerosi precedenti penali e l’aver già ha beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata in ragione delle condanne ulteriori);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore il Presidente