Graduazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la graduazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso che miri a una nuova valutazione sulla congruità della sanzione, senza denunciare vizi logici o violazioni di legge, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo questa importante decisione.
Il caso in esame: la condanna e l’appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di falsità ideologica in atti pubblici, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di secondo grado.
I motivi del ricorso e la questione della graduazione della pena
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo, volto a contestare due aspetti centrali della sentenza d’appello:
1. L’eccessività della pena: Si contestava la misura della sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata.
2. Il diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata concessione di una riduzione di pena sulla base di elementi non specificati.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione nel merito, sostituendosi a quella già compiuta dal giudice d’appello. Questa richiesta si scontra, tuttavia, con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
La posizione della Cassazione: la discrezionalità del giudice di merito
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in base ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, eventualità non riscontrata nel caso di specie.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente sufficiente e congrua. Il giudice d’appello aveva giustificato la sua decisione di scostarsi dal minimo edittale facendo leva sulla particolare gravità della condotta tenuta dall’imputato. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento a elementi specifici e decisivi: i numerosi e in parte specifici precedenti penali dell’imputato e l’assenza di qualsiasi condotta riparatoria o risarcitoria che potesse essere valutata positivamente. La Corte ha sottolineato come, secondo una giurisprudenza consolidata, sia sufficiente un congruo riferimento a tali elementi per giustificare la decisione, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito. Non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare la congruità della pena se la decisione del giudice precedente è sorretta da una motivazione logica e aderente ai criteri di legge. La discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione è un caposaldo del sistema, e può essere messa in discussione solo di fronte a palesi irragionevolezze. La decisione impone quindi una riflessione strategica sulla redazione dei motivi di ricorso, che devono concentrarsi su vizi di legittimità e non su semplici doglianze di merito.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
La sentenza spiega che il giudice ha negato le attenuanti in considerazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della totale assenza di condotte riparatorie o risarcitorie, elementi che, se presenti, avrebbero potuto essere valutati positivamente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate (sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti) sono state ritenute manifestamente infondate e non consentite nel giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d’appello fosse congrua, logica e sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DINAMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (fatto commesso in Mondovì il 9 novembre 2016);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamen disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli a 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale la gravità della condotta tenuta dall’imputato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rileva come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il detto diniego in considerazione: dei plurimi e in specifici precedenti dell’imputato e dell’assenza di alcuna condotta riparatorio o risarcitori suscettibile di essere positivamente valutata);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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