Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso con difensore,avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del G del Tribunale di Trani che lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, stesso d.P.R. e riconosciu generiche, rideterminando la pena;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che, quanto all’affermazione di responsabilità, non sono scanditi da necessaria analisi critica de argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 dei 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); quanto al trattamento sanzioNOMErio, non operano i necessario confronto con le giustificazioni dei giudici del merito che non evidenziano alcuno de vizi deducibili in sede di legittimità, la graduazione della pena rientrando nella discrezion del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (frez. 5, n. 5582 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), essendo, a tal fine, sufficiente l’adozione di espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01, in cui si è pure precisato che la media edittale va calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; sez. 3, n. 38251 del 15/6/201 COGNOME, Rv. 267949-01, in cui il principio è stato affermato soprattutto nell’ipotesi in c parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, a norma dell’articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023