Graduazione della pena: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto una decisione sulla graduazione della pena può essere contestata davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte ha fornito chiarimenti importanti, dichiarando inammissibile un ricorso che lamentava l’eccessività della sanzione applicata. Questa decisione rafforza un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito è sovrana, a patto che sia logicamente motivata.
I fatti del caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di contestazione riguardava l’ammontare della pena, ritenuta eccessiva. In particolare, il ricorrente si opponeva alla decisione dei giudici di secondo grado di discostarsi dal minimo di legge per quanto riguarda la pena pecuniaria, pur avendo mantenuto al minimo edittale la pena detentiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che, secondo la giurisprudenza costante, la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, che si estende alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e alla fissazione della pena base, non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità.
La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato direttamente le prove e gli elementi del processo. Un ricorso su questo punto è ammissibile solo se la motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le motivazioni e l’importanza della discrezionalità giudiziale sulla graduazione della pena
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto in modo adeguato al suo onere di motivazione. I giudici di merito avevano spiegato chiaramente le ragioni della loro decisione: la pena detentiva era già stata fissata al minimo possibile e non poteva essere ulteriormente ridotta.
Per quanto riguarda la pena pecuniaria, invece, l’aumento rispetto al minimo era stato giustificato sulla base delle “condizioni soggettive dell’imputato”. Quest’ultimo, infatti, aveva già riportato diverse condanne per altri reati, elementi che, secondo la Corte d’Appello, rivelavano una “personalità proclive a delinquere”. Questa valutazione, basata su elementi concreti e in linea con i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, è stata considerata congrua e sufficiente a sostenere la decisione sulla graduazione della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la contestazione dell’entità della pena in Cassazione è una strada difficilmente percorribile. L’imputato che intende lamentare una sanzione sproporzionata non può limitarsi a sostenere che sia “eccessiva”, ma deve dimostrare un vizio logico o un’assenza totale di motivazione nella sentenza di merito. La discrezionalità del giudice nella graduazione della pena è un pilastro del sistema penale, poiché consente di adattare la sanzione alle specificità del singolo caso e alla personalità dell’autore del reato. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce la sua funzione di garante della legalità, e non di terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile contestare la quantità della pena (la sua graduazione) in Cassazione se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e adeguata. Il ricorso è ammesso solo se la motivazione è palesemente illogica o del tutto mancante.
Quali elementi considera il giudice per la graduazione della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità basandosi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desunta anche dai suoi precedenti penali e dalla sua condotta di vita.
Perché la Corte ha ritenuto giustificato un aumento della pena pecuniaria ma non di quella detentiva?
La Corte ha osservato che la pena detentiva era già stata fissata al minimo previsto dalla legge, quindi non poteva essere ridotta ulteriormente. L’aumento della sola pena pecuniaria è stato invece ritenuto giustificato in ragione dei precedenti penali dell’imputato, che indicavano una personalità incline a commettere reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena detentiva, essendo pari al minimo edittale, non potesse essere ulteriormente contenuta, mentre dovesse ritenersi giustificato lo scostamento dal minimo di legge con riguardo alla pena pecuniaria in ragione delle condizioni soggettive dell’imputato, già condannato per plurimi reati, espressivi di una personalità proclive a delinquere);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente