Graduazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto processuale penale: i limiti all’impugnazione in sede di legittimità delle decisioni relative alla graduazione della pena. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulla discrezionalità del giudice di merito e sulle condizioni che rendono un ricorso destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli del caso e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’articolo 612 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver commesso il fatto utilizzando un’arma, circostanza che aveva aggravato la sua posizione. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e la Discrezionalità del Giudice
L’unica doglianza sollevata in Cassazione riguardava l’operata graduazione della pena. In sostanza, la difesa contestava la quantificazione della sanzione ritenendola eccessivamente severa, replicando le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello.
Questo tipo di censura si scontra con un principio consolidato nel nostro ordinamento: la determinazione della pena, nel rispetto dei limiti edittali, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
L’inammissibilità della Censura sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha ribadito che un ricorso volto a ottenere una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena è inammissibile. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o l’adeguatezza della sanzione. Il sindacato della Suprema Corte è ammesso solo qualora la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di Appello aveva correttamente e congruamente motivato la propria decisione. In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato la peculiare gravità del fatto, sottolineando l’elevata efficacia intimidatrice derivante dal mostrare un’arma che, al momento del reato, non appariva affatto come un giocattolo. Questa circostanza, secondo la Corte territoriale, giustificava una sanzione adeguata alla serietà della condotta. Poiché la motivazione era logica, coerente e sufficiente, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale granitico: la scelta sulla quantificazione della pena è un’espressione tipica del potere discrezionale del giudice di merito. Un imputato che intenda contestare tale scelta in Cassazione non può limitarsi a sostenere che la pena sia ‘troppo alta’, ma deve dimostrare che la decisione del giudice inferiore sia viziata da un’evidente illogicità o da un’assoluta carenza di motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa dal giudice?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (primo e secondo grado). Un ricorso su questo punto è ammissibile solo se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, oppure se la motivazione è insufficiente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la congruità della pena senza evidenziare vizi di logicità o arbitrarietà nella decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione adeguata e coerente per la pena inflitta.
Quale elemento ha reso il reato di minaccia particolarmente grave secondo i giudici?
Secondo i giudici, il reato è stato connotato da peculiare gravità a causa dell’efficacia intimidatrice del mostrare un’arma che, al momento del fatto, non appariva essere un giocattolo. Questo elemento ha giustificato la valutazione sulla severità della condotta e la conseguente graduazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nato a ALESSANDRIA DELLA ROCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. (fatto commesso facendo uso di un’arma in Bologna il 20 aprile 2019);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto il fatto fosse connotato da peculiare gravità in ragione dell’efficacia intimidatrice del mos un’arma che al momento del fatto non appariva essere un giocattolo);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024