Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile in Cassazione
L’entità della sanzione penale è uno degli aspetti più delicati e dibattuti del processo. Ma quali sono i limiti per contestarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina il perimetro della graduazione della pena e la discrezionalità del giudice, chiarendo quando un ricorso sul punto sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo. Secondo la difesa, la pena inflitta non era congrua e avrebbe dovuto essere determinata in una misura inferiore. L’argomento centrale del ricorso era, dunque, una critica diretta alla valutazione compiuta dal giudice di merito nel quantificare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo di ricorso non era altro che la riproposizione di una censura già correttamente esaminata e respinta nei precedenti gradi di giudizio. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito.
Le Motivazioni: La Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo alla discrezionalità del giudice di merito. La graduazione della pena, secondo quanto stabilito dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è un’attività che rientra pienamente nel potere decisionale del giudice che ha esaminato i fatti. Egli deve fissare la pena base e modularla in base alle circostanze aggravanti e attenuanti, esercitando un potere discrezionale che non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
La Corte ha precisato che una censura sulla congruità della pena è inammissibile se mira semplicemente a ottenere una nuova e diversa valutazione. L’intervento della Cassazione è consentito solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, tale vizio era insussistente. Il giudice di merito aveva infatti fornito una motivazione adeguata per non applicare il minimo edittale, evidenziando come il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato giustificasse una pena superiore al minimo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Chi intende contestare la quantificazione della pena deve dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice, e non semplicemente esprimere un dissenso sulla severità della sanzione. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la definitività della condanna.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena. La contestazione è ammessa solo se si dimostra che la decisione del giudice è basata su un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Quali sono i limiti del potere del giudice nella determinazione della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per il reato, basandosi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale e fornendo una motivazione logica per la sua scelta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il 07/05/1991
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo del ricorso avente ad oggetto lil trattamento sanzionatorio ritenu eccessivo.
Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, mir ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misur prossima al minimo edittale edittale e dell’apprezzamento del giudice di merito che ha precisat che il quantitativo complessivo della droga rinvenuta nella disponibilità dell’imputato consente il riconoscimento della pena nel minimo edittale.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
Il Presidàt