Graduazione della Pena: Quando la Motivazione Sintetica è Sufficiente?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza n. 25215/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti della discrezionalità giudiziale e sull’obbligo di motivazione nella graduazione della pena. Questa decisione sottolinea come non sempre sia necessaria una spiegazione analitica, specialmente quando la sanzione si attesta su livelli non eccessivamente severi. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’eccessività del trattamento sanzionatorio. A suo dire, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la scelta di applicare una riduzione di pena inferiore al terzo, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte in secondo grado.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
Il cuore della questione ruota attorno ai poteri del giudice di merito nel quantificare la pena. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice, il quale deve esercitarla tenendo conto dei parametri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Per adempiere al suo obbligo di motivazione, non è sempre necessario che il giudice fornisca una disamina analitica di ogni singolo elemento considerato. Spesso, è sufficiente una motivazione sintetica, che può manifestarsi anche attraverso il richiamo implicito a tali criteri. Questo approccio garantisce un equilibrio tra la necessità di giustificare la decisione e l’esigenza di economia processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la Corte d’Appello aveva correttamente ponderato gli elementi di cui agli articoli 132 e 133 del codice penale. Secondo gli Ermellini, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito dal giudice diventa necessaria solo in un caso preciso: quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media di quella prevista dalla legge per quel reato (la cosiddetta pena edittale).
Nel caso in esame, la pena non era così elevata da richiedere una motivazione rafforzata. La Corte d’Appello, pur concedendo le attenuanti, aveva legittimamente deciso di non applicare la massima riduzione possibile, basando la sua scelta su una valutazione complessiva che la Cassazione ha ritenuto adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma che la motivazione sulla graduazione della pena può essere anche sintetica, purché dimostri che il giudice ha considerato i criteri legali. Solo pene eccezionalmente severe rispetto alla media richiedono una giustificazione analitica. Questa pronuncia rafforza la discrezionalità del giudice di merito e pone un argine ai ricorsi generici che mirano a ottenere una rivalutazione dei fatti in Cassazione, ribadendo che il compito della Suprema Corte è verificare la correttezza giuridica del ragionamento, non sostituirsi al giudice nella quantificazione della sanzione.
Quando è necessaria una motivazione dettagliata per la graduazione della pena?
Secondo la Corte, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento del giudice è necessaria soltanto quando la pena applicata è di gran lunga superiore alla misura media di quella prevista dalla legge per quel reato.
È sufficiente una motivazione sintetica da parte del giudice per giustificare la pena?
Sì, per assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, a meno che la pena non sia notevolmente superiore alla media edittale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione ritenuto inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ri generico e riproduttivo di censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, per mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a concedere l’invocata attenuante di cui all’a 62, n. 4, cod. pen. ma a confermare la riduzione inferiore al terzo per le concesse circostanze attenuanti generiche, ha mostrato di aver adeguatamente ponderato gli elementi di cui agli ar 132 e 133 cod. pen.; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discreziona del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficie dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 ccd. pen. con espressioni di tipo come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, inve necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.