Graduazione della Pena: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla graduazione della pena e sui limiti della discrezionalità del giudice, chiarendo quando una motivazione sintetica è considerata adeguata. Questo principio è fondamentale per comprendere come vengono bilanciate la gravità del reato e le circostanze personali dell’imputato.
I Fatti del Caso: Fuga e Ricorso in Appello
Il caso riguarda un individuo che ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la condanna decisa in primo grado. I giudici di merito avevano valutato negativamente la condotta dell’imputato, il quale si era allontanato dal luogo di detenzione per recarsi in un’altra provincia. Inoltre, al momento di un controllo, aveva tentato la fuga. Questi elementi, uniti a precedenti contatti con terze persone, avevano portato a una pena leggermente superiore al minimo previsto dalla legge.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha contestato la decisione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Cassazione sulla Graduazione della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era una semplice riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il punto centrale della decisione è il riconoscimento dell’ampia discrezionalità che la legge affida al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) nella graduazione della pena. È il giudice che, analizzando il caso concreto, deve quantificare la sanzione più appropriata, tenendo conto di tutti i fattori previsti dall’articolo 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
L’Obbligo di Motivazione: Sinteticità vs. Analiticità
La Corte chiarisce che l’obbligo di motivazione del giudice non richiede sempre un’analisi dettagliata e minuziosa di ogni singolo elemento. Al contrario, per giustificare la pena inflitta, è spesso sufficiente una motivazione sintetica. Il giudice può limitarsi a richiamare la gravità del fatto o la personalità dell’imputato.
Una motivazione specifica e approfondita diventa necessaria solo in un caso: quando la pena applicata è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla norma per quel reato. Nel caso specifico, la pena si era discostata solo lievemente dal minimo edittale, senza superare la media, rendendo quindi legittima la motivazione più concisa fornita dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non introducevano nuovi elementi ma si limitavano a criticare una valutazione che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, valorizzando elementi concreti come l’allontanamento dal luogo di detenzione e il tentativo di fuga, che dimostravano una maggiore gravità della condotta. Poiché la pena inflitta era ben lontana dall’essere sproporzionata o irragionevole, la motivazione sintetica era più che sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che non è possibile contestare in Cassazione la quantificazione della pena se non in presenza di un vizio di motivazione palese o di una palese irragionevolezza. Se il giudice di merito applica una pena all’interno della cornice edittale e fornisce una giustificazione, anche sintetica, che si basi sui criteri legali, la sua decisione è insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Come deve motivare il giudice la scelta della pena?
Per assolvere al suo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale (come la gravità del reato o la capacità a delinquere) con espressioni sintetiche.
Quando è necessaria una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito dal giudice è necessaria soltanto quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media di quella prevista dalla legge per il reato in questione.
È possibile contestare in Cassazione la graduazione della pena decisa dal giudice di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il suo giudizio non può essere riesaminato in Cassazione, a meno che la motivazione sia totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Omozuwa Choiche
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattament sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appell che ha confermato il giudizio espresso sul punto dal Tribunale alla luce dell’apprezza valutazione in termini di gravità del fatto per essersi il ricorrente allontanato dal l detenzione per raggiungere altra provincia; che analogo apprezzamento negativo riceveva la condotta che aveva visto il ricorrente, in occasione del controllo, tentare di darsi alla fu contempo valorizzando i pregressi dimostrati contatti con terze persone;
rilevato che, invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, com con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessa una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Mastro, Rv. 271243); che nel caso di specie la Corte di appello ha dato conto del lie scostamento dal minimo edittale non superiore alla media edittale;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.