Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
La determinazione dell’esatta misura della sanzione da infliggere è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla graduazione della pena e sui limiti entro cui l’imputato può contestarla. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale, a patto che sia adeguatamente motivata.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Furto Aggravato
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato lamentava l’eccessività della pena inflittagli e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, che pure gli erano state concesse, sulla circostanza aggravante contestata.
Il ricorso si basava su un unico motivo, volto a censurare la decisione della Corte d’Appello, rea, a suo dire, di aver confermato una pena sproporzionata.
La Decisione della Cassazione: I Limiti alla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. Questa decisione consolida l’orientamento secondo cui la quantificazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di palesi vizi logici o di violazione di legge.
I Motivi del Ricorso: Pena Eccessiva e Attenuanti
L’appellante contestava il giudizio della Corte d’Appello, sostenendo che non avesse ponderato correttamente gli elementi a suo favore, portando a una pena eccessiva. In particolare, chiedeva che le attenuanti generiche avessero un peso maggiore nel calcolo finale della sanzione, tale da prevalere sull’aggravante.
La Valutazione della Suprema Corte
La Cassazione ha respinto la doglianza, chiarendo che il ricorso era formulato in termini generici. L’imputato, infatti, non aveva indicato quali specifici elementi favorevoli fossero stati trascurati o mal valutati dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Una critica generica all’operato del giudice non è sufficiente per ottenere una riforma della sentenza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Onere Argomentativo e Precedenti Penali
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero pienamente assolto al loro onere argomentativo. La sentenza impugnata, infatti, motivava adeguatamente la severità della pena facendo riferimento a due elementi cruciali: la gravità oggettiva del fatto e, soprattutto, i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio. Questi elementi, ritenuti decisivi, giustificavano pienamente la pena comminata e la scelta di non far prevalere le attenuanti generiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che non basta lamentare una pena ‘troppo alta’ per ottenere uno sconto in Cassazione. È necessario che il ricorso individui vizi specifici nella motivazione del giudice, dimostrando che la sua discrezionalità sia sfociata in una decisione illogica o illegittima. In assenza di tali vizi, e a fronte di una motivazione coerente con i criteri di legge – come la gravità dei fatti e i precedenti penali – la decisione sulla graduazione della pena resta insindacabile.
In quali casi il giudice ha discrezionalità nel determinare la pena?
Il giudice esercita la propria discrezionalità nella graduazione della pena nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, motivando la sua decisione sulla base di elementi concreti come la gravità del reato e i precedenti penali del condannato.
Perché un ricorso sulla quantificazione della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo può essere dichiarato inammissibile se è manifestamente infondato, cioè quando contesta la valutazione discrezionale del giudice senza evidenziare specifici vizi logici o violazioni di legge, oppure se è generico, ossia non indica quali elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dal giudice.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la pena in questo caso?
La Corte ha ritenuto la pena adeguatamente giustificata sulla base di due elementi principali menzionati nella sentenza impugnata: la gravità del fatto commesso e le numerose condanne precedenti dell’imputato, in particolare per reati contro il patrimonio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Livorno, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta l’eccessività della pena e la mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante è:
manifestamente infondato atteso che secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia la gravità del fatto e le condanne successive numerose e per reati contro il patrimonio);
generico laddove non evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che siano stati eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il cons ere estensore Così deciso il 24 aprile 2024
Il Presidente