Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
La corretta graduazione della pena è uno degli aspetti più delicati del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui è possibile contestare la quantificazione di una condanna. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, se non in casi eccezionali.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione. Non soddisfatto della pena inflitta, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di contestazione non riguardava la sua colpevolezza, ormai accertata, ma esclusivamente il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena, inclusa la gestione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della congruità della pena, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici supremi hanno sottolineato che il motivo del ricorso non era consentito in quella sede. La scelta di quanto “pesare” le aggravanti o le attenuanti e di fissare la pena base spetta al giudice che ha analizzato i fatti, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono radicate in un principio consolidato della giurisprudenza. La graduazione della pena non è un calcolo matematico, ma il frutto di una valutazione discrezionale che il giudice di merito compie sulla base dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al suo onere di motivazione. La sentenza impugnata faceva un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena, condividendo e confermando il calcolo già operato dal giudice di primo grado. Pertanto, non vi era spazio per una censura da parte della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che quest’ultima sia logica, non contraddittoria e legalmente fondata.
Le Conclusioni Pratiche
La decisione riafferma un confine netto tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende contestare una sentenza di condanna non può limitarsi a sostenere che la pena sia ‘troppo alta’, ma deve dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice. Se la motivazione è adeguata e coerente con i principi legali, la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena è sovrana. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, secondo questa ordinanza, la graduazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Non è possibile contestarla in Cassazione se la motivazione del giudice è adeguata e rispetta i principi di legge, come quelli degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione riguardo alla pena?
Il ricorso in Cassazione, definito giudizio di legittimità, non può riesaminare i fatti o la valutazione discrezionale del giudice. Può solo controllare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e priva di contraddizioni. Un ricorso che critica unicamente la quantità della pena, senza individuare un vizio di questo tipo, è inammissibile.
Cosa accade quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorren denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indiri consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche i relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di me che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (la Corte ha, inf ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di primo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favo-e della cassa dell ammende.
Così deciso il 1 giugno 2024 Il consiglier estensore
GLYPH
Il Presidente