Graduazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto la sua decisione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema penale: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non per vizi logici o di diritto. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la pena inflittagli fosse eccessiva. L’unico motivo del suo ricorso alla Corte di Cassazione si concentrava proprio su questo aspetto: la presunta sproporzione della sanzione rispetto ai fatti commessi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione sintetica ma chiara, i giudici hanno spiegato che contestare l’eccessività della pena in sede di legittimità non è, di norma, consentito. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Pertanto, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e le circostanze del caso.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e la Graduazione della Pena
Il cuore della decisione risiede nel richiamo agli articoli 132 e 133 del codice penale. Queste norme conferiscono al giudice di merito un potere discrezionale nel determinare l’entità della pena, da un minimo a un massimo edittale. Per farlo, il giudice deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui:
* La gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo).
* L’intensità del dolo o il grado della colpa.
* La capacità a delinquere del colpevole (precedenti, condotta di vita, etc.).
La Cassazione ha sottolineato che, nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale. Nella sentenza impugnata, infatti, era presente un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti” per giustificare la pena inflitta. Di fronte a una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il potere di valutazione della Corte di Cassazione si arresta. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato, in quanto mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché si ritiene una pena “troppo alta”. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un vizio di legittimità, come un’errata interpretazione della legge o una motivazione inesistente, contraddittoria o palesemente illogica da parte del giudice di merito. La decisione sulla graduazione della pena, se correttamente argomentata, rimane un baluardo della discrezionalità giudiziaria, insindacabile nel suo merito dalla Suprema Corte. La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile contestare la mera entità della pena se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione logica e coerente con i criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Il ricorso è ammesso solo se si dimostra un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica.
Cosa significa ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un reato, ha il potere di scegliere la sanzione più adatta al caso concreto, basando la sua decisione su una valutazione motivata della gravità del fatto e della personalità del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena irrogata per il reato di cui all’art. 640 cod. pen, non è consentito dalla le sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizz consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agl aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che n specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pagina 2 della sentenza impugnata attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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Il C nsigliere COGNOME tensore
Il Presidente