Graduazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28757/2024, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la graduazione della pena è un’attività che rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere l’entità della sanzione, a meno che non emergano vizi logici o violazioni di legge nella motivazione del giudice. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati nei primi due gradi di giudizio. Ritenendo la pena eccessiva, proponevano ricorso per Cassazione. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla presunta mancata riduzione della pena base nella sua massima misura, come previsto per la concessione di circostanze attenuanti. In sostanza, i ricorrenti lamentavano che, pur avendo ottenuto le attenuanti, la pena finale fosse comunque troppo severa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione sull’entità della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, appartiene alla competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudice di legittimità, ovvero la Cassazione, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato le prove e le circostanze del caso concreto.
Le Motivazioni: la discrezionalità nella graduazione della pena
La Corte ha spiegato che la legge, in particolare gli articoli 132 e 133 del codice penale, conferisce al giudice il potere-dovere di adeguare la pena alla gravità del reato e alla personalità del colpevole. Questa valutazione è per sua natura discrezionale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Aveva considerato tutti gli elementi rilevanti, bilanciando le circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante contestata (quella prevista dall’art. 648 bis c.p., relativa al reato di riciclaggio). I giudici di secondo grado avevano fatto uso di corretti criteri di calcolo e avevano giustificato in modo congruo e logico la pena finale inflitta a entrambi gli imputati. Di conseguenza, non essendoci alcuna illogicità manifesta o violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, l’onere argomentativo del giudice di merito è stato ritenuto pienamente assolto. Il ricorso, basato su una semplice doglianza circa l’eccessività della pena, è stato quindi giudicato manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che non è sufficiente lamentare una pena “troppo alta” per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto o ha sviluppato un ragionamento palesemente illogico o contraddittorio nel determinare la sanzione. La discrezionalità del giudice nella graduazione della pena è un pilastro del sistema, finalizzato a personalizzare la sanzione in base alle specificità di ogni singolo caso. La decisione impone ai difensori di concentrare i motivi di ricorso su vizi concreti della motivazione, piuttosto che su una generica richiesta di maggiore clemenza, che non trova spazio nel giudizio di legittimità.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo semplicemente che la pena è troppo alta?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione sull’eccessività della pena non è un motivo valido per il ricorso se il giudice di merito ha motivato la sua decisione in modo logico e conforme alla legge.
Qual è il ruolo del giudice nella determinazione della pena?
Il giudice ha il potere discrezionale di stabilire l’entità della pena (la cosiddetta graduazione della pena) entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge. Questa decisione deve basarsi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, considerando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Perché in questo caso i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché l’unico motivo presentato era la presunta eccessività della pena, un aspetto che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha verificato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DELICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO l CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena i relazione alla mancata riduzione della pena base nella sua massima misura secondo qUanto previsto dall’art. 65 cod. pen., non è consentito dalla legge in se di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizz consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, c esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si v in particolare pag. 5 della sentenza impugnata dove la corte d’appello, facend uso di corretti criteri di calcolo e giudicando prevalenti le circostanze atten generiche sull’aggravante di cui all’art. 648 bis cod. pen., ha correttame rideterminato la pena per entrambi gli imputati);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 04/06/2024