Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile?
La graduazione della pena è uno dei poteri più significativi del giudice penale. Significa decidere la quantità esatta di sanzione da infliggere a chi ha commesso un reato, muovendosi tra un minimo e un massimo previsti dalla legge. Ma fino a che punto questa decisione può essere criticata in sede di ricorso? Con la sentenza n. 28556/2024, la Corte di Cassazione torna a tracciare i confini della discrezionalità del giudice, chiarendo quando e perché la sua valutazione è insindacabile.
I Fatti del Caso: Tentata Rapina e Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda due persone condannate in primo grado e in appello per concorso in tentata rapina. I due avevano cercato di rubare generi alimentari in un supermercato e, per assicurarsi la fuga, avevano usato violenza.
I difensori degli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione per motivi diversi:
1. Il primo imputato lamentava una pena sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e alle sue condizioni personali, familiari e sociali.
2. Il secondo imputato, oltre a contestare l’entità della pena, si doleva della mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, ritenendo illogica la motivazione del diniego.
Entrambi i ricorsi, in sostanza, criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano esercitato il loro potere discrezionale nel commisurare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorsi Inammissibili
La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. Questa decisione conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, salvo casi eccezionali.
Le Motivazioni: La Discrezionalità nella Graduazione della Pena
La sentenza si fonda su due pilastri argomentativi principali, che meritano un’analisi approfondita.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ribadisce che la graduazione della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo la esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Cassazione chiarisce che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il controllo di legittimità è ammesso solo se la motivazione della sentenza impugnata è:
* Mancante: il giudice non ha spiegato affatto perché ha scelto quella pena.
* Manifestamente illogica: le ragioni addotte sono palesemente irrazionali o contraddittorie.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione, spiegando perché la pena si discostava lievemente dal minimo edittale. Per la Cassazione, anche una motivazione sintetica (con espressioni come “pena congrua” o “pena equa”) è sufficiente. Una spiegazione dettagliata è richiesta solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media prevista dalla legge.
Il Rifiuto delle Pene Sostitutive
Anche per quanto riguarda la mancata concessione delle pene sostitutive alla detenzione, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici d’appello corretta e priva di vizi. La legge (in particolare l’art. 58 della L. 689/1981, come modificato dalla Riforma Cartabia) richiede al giudice di effettuare un giudizio prognostico: deve prevedere se l’imputato rispetterà o meno le prescrizioni legate alla misura alternativa.
In questo caso, la prognosi negativa era ben motivata. I giudici hanno fatto riferimento a precisi aspetti della personalità dell’imputata, tra cui:
* La pluralità di condanne precedenti.
* La sottoposizione, al momento del giudizio, ad altre misure cautelari per reati analoghi.
Questi elementi, collegati ai criteri dell’art. 133 c.p., giustificano pienamente un giudizio prognostico negativo e, di conseguenza, il diniego delle pene sostitutive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza n. 28556/2024 rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la centralità del giudizio di merito nella valutazione dei fatti e nella determinazione della pena. Per chi intende ricorrere in Cassazione, non è sufficiente sostenere che la pena sia “troppo alta”; è necessario dimostrare un vizio logico grave o un’assenza totale di motivazione da parte del giudice. Questa pronuncia serve da monito: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le valutazioni di merito, ma un organo che garantisce la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle decisioni giudiziarie.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena in Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, non per un semplice disaccordo sull’entità della sanzione.
Quali criteri usa il giudice per decidere l’entità della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità basandosi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Una motivazione sintetica, come “pena congrua”, è sufficiente, a meno che la pena non sia molto superiore alla media edittale.
Perché possono essere negate le pene sostitutive alla detenzione?
Le pene sostitutive possono essere negate se il giudice formula un giudizio prognostico negativo, ovvero prevede che l’imputato non rispetterà le prescrizioni. Questo giudizio può basarsi su elementi concreti come la personalità dell’imputato, la pluralità di condanne precedenti e la sottoposizione ad altre misure cautelari per reati simili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA in Romania COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato, il DATA_NASCITA in Romania avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale in data 22 dicembre 2022 che aveva condannato COGNOME NOME e NOME alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del reato di concorso in tentata rapina, commesso quando cercavano di appropriarsi di alcuni generi alimentari presso un supermercato compiendo poi violenza per assicurarsi l’impunità.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO, per COGNOMECOGNOME lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta posto che era stata applicata una sanzione non proporzion alla entità dei fatti ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputat
2.1 L’AVV_NOTAIO per NOME, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 di att. cod.proc.pen.: COGNOME violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con specifico riferimen
all’entità della pena inflitta; violazione dell’art. 606.1ett. e) cod.proc.pen..in riferim illogicità della motivazione circa la mancata sostituzione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME L’unico motivo di ricorso COGNOME ed i motivi dell’impugnazione NOME sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ed invero deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra n discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena bas aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censu che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (Sez 3, n. 1182 del 17/10/2007 Ud. (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238851 – 01) e si è anche sostenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei cr di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 3610 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi, comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza delle doglianze, posto che la corte di appello di Genova non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo ampiamente spiegato, a pagina 3 della sentenza, le ragioni per il lieve discostamento dalla sanzione minima.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al motivo avanzato nel ricorso NOME e con il quale si lamenta l’omessa concessione delle pene sostitutive; ed invero anche in tale caso del tutto esente dai lamentati vizi appare la motivazione del giudice di appel che ha fatto riferimento a plurimi aspetti della personalità dell’imputata per affermare prognosi negativa di osservanza delle disposizioni connesse all’applicazione di quelle sanzioni richiesta in sostituzione delle pene cd. ordinarie. E poiché il rinvio all’art. 133 cod contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, n consegue affermarsi che è esente da vizi la decisione di appello che neghi la concessione delle pene sostitutive in ragione della pluralità di condanne precedenti nonché dell’attua sottoposizione dell’istante a misure cautelari per numerosi reati analoghi a quelli per cu procede. In tali casi infatti il giudizio prognostico negativo appare correttamente collegat plurimi aspetti della personalità del reo richiamati ex art. 133 cod.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
IL PRESIDENTE
ni
Sergi COGNOME