Graduazione della Pena: Quando la Motivazione Sintetica è Valida
La graduazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita la sua discrezionalità per definire la sanzione più adeguata al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 14555 del 2024, ha ribadito importanti principi su come questa discrezionalità debba essere motivata, specialmente in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della sanzione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini del potere del giudice.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione per due ragioni principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva entità della pena che gli era stata irrogata. Sostanzialmente, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano esercitato il loro potere discrezionale nel definire la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione, seppur concisa, si fonda su principi giurisprudenziali consolidati e offre chiarimenti essenziali sull’obbligo di motivazione del giudice.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nella Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha affrontato separatamente i due motivi di ricorso, fornendo una chiave di lettura chiara sulla discrezionalità del giudice di merito.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un orientamento costante: nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o presenti agli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e sull’assenza di elementi positivi di particolare spessore. Ogni altro argomento, seppur non esplicitamente menzionato, si considera implicitamente superato e disatteso da tale valutazione complessiva.
La Motivazione sulla Quantità della Pena
Il punto centrale della pronuncia riguarda la graduazione della pena. La Corte ha ricordato che la determinazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere). L’obbligo di motivazione, tuttavia, varia a seconda della pena inflitta. Quando la sanzione è inferiore alla media edittale (ovvero al punto medio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge), il giudice adempie al suo obbligo utilizzando espressioni sintetiche come «pena congrua» o «pena equa». Non è richiesta un’analisi dettagliata di ogni criterio. Al contrario, una spiegazione specifica e approfondita del ragionamento seguito diventa necessaria solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media, per giustificare una particolare severità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di sanzioni penali: la discrezionalità del giudice di merito è ampia, ma non arbitraria. Per gli operatori del diritto, questa decisione implica che i ricorsi basati genericamente sull’entità della pena hanno scarse probabilità di successo se la sanzione si colloca al di sotto della media edittale e non si evidenziano vizi logici manifesti nella decisione. La strategia difensiva deve, piuttosto, concentrarsi sulla dimostrazione di specifici elementi positivi che possano giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche o su palesi errori nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., anziché su una generica doglianza sulla congruità della pena.
Il giudice deve sempre spiegare dettagliatamente perché nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
Quando è necessaria una motivazione approfondita per la quantità della pena inflitta?
Una spiegazione specifica e dettagliata è richiesta soltanto quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato.
È sufficiente usare espressioni come ‘pena congrua’ per motivare una sentenza?
Sì, ma solo quando la pena determinata dal giudice è inferiore alla media edittale. In questi casi, tali espressioni sono considerate sufficienti per adempiere all’obbligo di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA (alias ACUNA RAGIONE_SOCIALE NOME, nato in Nicaragua il DATA_NASCITA)
avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’entità della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonch all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione (si veda, in particolare, la pag. 4);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionzilità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod pen. e quando la pena sia inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice,
per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguite soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.