Graduazione della Pena: la Piena Discrezionalità del Giudice di Merito
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di graduazione della pena e i limiti entro cui la decisione del giudice può essere contestata. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta rispettati i criteri di legge e fornita una motivazione congrua, la scelta sulla misura della sanzione è un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due fratelli avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’unico motivo di contestazione sollevato dai ricorrenti riguardava un presunto ‘vizio della motivazione’ in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, i due imputati ritenevano che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato la quantità di pena inflitta, sia per quanto riguarda la pena base sia per gli aumenti e le diminuzioni legati alle circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato: la graduazione della pena rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il Principio della Discrezionalità Giudiziale
L’articolo 133 del codice penale elenca una serie di indicatori che il giudice deve considerare per commisurare la pena in modo equo e proporzionato. Tra questi figurano:
* La gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
* L’intensità del dolo o il grado della colpa.
* I motivi a delinquere e il carattere del reo.
* Le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del colpevole.
Il giudice ha il dovere di bilanciare questi elementi e di esplicitare, anche in modo sintetico, il percorso logico che lo ha condotto a una determinata quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che l’onere di motivazione del giudice di merito era stato pienamente soddisfatto. La sentenza impugnata conteneva un ‘congruo riferimento’ agli elementi considerati decisivi per la determinazione della pena. I giudici di Cassazione hanno rilevato che il motivo del ricorso era generico e non evidenziava un vero e proprio vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della Corte d’Appello. La contestazione, di fatto, si traduceva in una semplice divergenza di valutazione rispetto alla decisione del giudice, che non è sufficiente per ottenere un annullamento in sede di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia immune da vizi logico-giuridici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo la misura di una pena non basta affermare che sia eccessiva. È indispensabile dimostrare che il giudice abbia omesso completamente di motivare la sua scelta o che la sua motivazione sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su elementi non pertinenti. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di articolare ricorsi specifici, capaci di individuare un difetto strutturale nel ragionamento del giudice, piuttosto che limitarsi a una generica lamentela sulla severità della sanzione. Per gli imputati, la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se si dimostra un ‘vizio della motivazione’, cioè che il giudice non ha spiegato le sue ragioni in modo adeguato, logico e conforme alla legge. Non è sufficiente sostenere che la pena sia troppo severa se il giudice ha fornito una giustificazione valida.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella graduazione della pena?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, ha il potere di scegliere la pena più adeguata al caso concreto, basandosi su criteri oggettivi e soggettivi come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, come indicato dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44417 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44417 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, di identico contenuto, presentati nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti così come per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.