Graduazione della Pena: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa pronuncia offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui tale potere può essere esercitato e le condizioni per poterlo contestare efficacemente in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per tentato furto, che lamentava un’errata determinazione del trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Condanna per Tentato Furto
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto, ai sensi degli articoli 56 e 624 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Motivo del Ricorso e la Graduazione della Pena
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, il ricorrente contestava non la sua colpevolezza, ma l’entità della pena inflittagli, ritenendola sproporzionata o comunque non adeguatamente giustificata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La critica si concentrava proprio sulla graduazione della pena e sulla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Potere Discrezionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione e la quantificazione della pena sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito.
Il Ruolo degli Articoli 132 e 133 del Codice Penale
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Tali norme guidano il giudice nel commisurare la pena alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, tenendo conto di una serie di indicatori oggettivi e soggettivi. La Cassazione ha sottolineato che, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La graduazione della pena, così come la valutazione delle circostanze, appartiene al primo e non può essere oggetto di una nuova e diversa valutazione da parte della Cassazione, se non in presenza di vizi logici macroscopici o di una motivazione totalmente assente o meramente apparente. Il ricorso è stato giudicato infondato perché non si confrontava con questo principio consolidato, limitandosi a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto già vagliati dal giudice d’appello. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e sufficiente, avendo assolto all’obbligo di spiegare le ragioni della pena inflitta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che contestare l’entità della pena in Cassazione è un’operazione complessa. Non è sufficiente esprimere un dissenso sulla quantificazione decisa dal giudice, ma è necessario dimostrare un’effettiva violazione dei criteri legali o un’irragionevolezza manifesta nel percorso argomentativo della sentenza. Questa decisione serve da monito: il ricorso per legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Pertanto, la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena rimane un pilastro del sistema, sindacabile solo in casi eccezionali.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso specifico, tale potere era stato esercitato in modo adeguato e motivato.
Cosa si intende per “graduazione della pena” e chi ne ha la responsabilità?
Per “graduazione della pena” si intende la determinazione della sua entità esatta (ad esempio, il numero di anni di reclusione o l’importo della multa). Secondo la sentenza, questa è una responsabilità che spetta al giudice di merito, il quale deve esercitarla secondo i criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 03/12/1971
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto (artt. 56 e 624 c.p.).
Considerato che il primo ed unico motivo – con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato non confrontandosi con l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Così deciso il 15 gennaio 2025 ‘ere estensore
Il Presidente