La Graduazione della Pena: Quando il Potere Discrezionale del Giudice è Insindacabile
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul concetto di graduazione della pena e sui limiti entro cui un condannato può contestarla. La decisione ribadisce un principio consolidato: la quantificazione della sanzione è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito, e il suo operato non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente con la legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione riguardava l’eccessiva entità della pena irrogata. Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le circostanze per determinare una sanzione più mite.
La Decisione della Corte sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non stabilisce se la pena fosse ‘giusta’ o ‘sbagliata’), ma si ferma a un livello precedente, giudicando l’impugnazione come manifestamente infondata. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero idonee a superare il vaglio di ammissibilità, confermando così la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Analisi della discrezionalità nella graduazione della pena
La Suprema Corte ha evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero semplici reiterazioni di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Questo è un punto cruciale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve individuare vizi specifici della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena. La Corte ha ribadito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la determinazione della pena base, così come gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale. La sentenza impugnata, infatti, conteneva un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti’ (pagine 7-9 della sentenza) per giustificare la pena inflitta. Di fronte a una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, la Corte di Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare la correttezza del ragionamento giuridico, non ricalibrare la sanzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale. Contestare l’entità di una pena in Cassazione è un’operazione complessa e dall’esito incerto. Non è sufficiente sostenere che la sanzione sia ‘troppo alta’; è necessario dimostrare che il giudice abbia commesso un errore logico-giuridico nel suo percorso motivazionale. Ad esempio, si potrebbe contestare la mancata considerazione di un’attenuante, l’errata applicazione di un’aggravante o una motivazione palesemente illogica. In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice di merito sulla graduazione della pena rimane insindacabile, e il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per il condannato.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio nella motivazione, come illogicità, contraddittorietà o mancata valutazione di elementi decisivi. Non è sufficiente un semplice disaccordo sull’entità della pena, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che la legge affida al giudice il compito di stabilire la pena concreta, entro i limiti minimi e massimi previsti, basandosi sui criteri legali (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.) e fornendo una motivazione logica per la sua scelta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell’art. 606 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all’entità della pena irrogata, oltre ad essere reiterativ doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanz aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, particolare pagg. 7-9 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21/10/2025