Graduazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito
La graduazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il magistrato deve tradurre la responsabilità dell’imputato in una sanzione concreta e proporzionata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra il potere decisionale del giudice e il diritto dell’imputato a ottenere riduzioni sanzionatorie.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare la riduzione della pena nella sua massima estensione possibile. Tale richiesta si fondava sul riconoscimento di due elementi cruciali: il vizio parziale di mente (Art. 89 c.p.) e le attenuanti generiche (Art. 62-bis c.p.). Secondo la difesa, la presenza di tali fattori avrebbe dovuto comportare automaticamente un abbattimento più incisivo della sanzione finale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che non esiste un automatismo che obblighi il giudice ad applicare il massimo dello sconto di pena previsto dalla legge, anche quando vengono riconosciute circostanze attenuanti di rilievo. La determinazione del quantum della sanzione rimane una prerogativa del giudice che valuta i fatti nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di discrezionalità guidata. La graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, è un compito che la legge affida al giudice di merito. Questi deve esercitare tale potere in aderenza ai principi enunciati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando attentamente la gravità del reato, l’intensità del dolo o il grado della colpa, nonché la capacità a delinquere del colpevole. Quando il giudice fornisce una spiegazione ragionata, logica e coerente con le risultanze processuali, la sua scelta sull’entità della pena diventa incensurabile. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano offerto una motivazione solida e priva di vizi logici, rendendo superfluo ogni ulteriore intervento della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la graduazione della pena non è un calcolo matematico fisso, ma un processo valutativo complesso. Per i soggetti coinvolti in procedimenti penali, questo significa che il riconoscimento di attenuanti, pur essendo un risultato difensivo importante, non garantisce di per sé l’applicazione della pena minima edittale o della riduzione massima. Risulta quindi fondamentale una strategia difensiva che non si limiti a richiedere le attenuanti, ma che fornisca al giudice elementi concreti e convincenti per orientare la sua discrezionalità verso il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile.
Il giudice deve sempre applicare lo sconto massimo se riconosce le attenuanti?
No, il giudice ha la discrezionalità di decidere l’entità della riduzione tra un minimo e un massimo, valutando la gravità del reato e la personalità del colpevole.
Cosa succede se la pena inflitta sembra eccessiva rispetto alle attenuanti concesse?
La decisione può essere contestata solo se la motivazione del giudice è illogica o assente; se il ragionamento è coerente con i fatti, la scelta non è modificabile in Cassazione.
Quali criteri usa il giudice per stabilire l’entità della sanzione?
Il giudice deve seguire i parametri degli articoli 132 e 133 del codice penale, analizzando la gravità del fatto e la capacità a delinquere del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41660 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza o l’erron applicazione della legge penale in relazione agli artt. 89 e 62-bis cod. pen. per mancata ridu della pena nella massima estensione a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanz segno opposto e dell’avvenuto riconoscimento delle due suddette attenuanti, non è consentit ed è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agl aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra discrezionalità del giudice del merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati ne 132 e 133 cod. pen.;
che le conclusioni ragionate e argomentate dai giudici di merito (si veda pag. 5 d sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.