Graduazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La determinazione della sanzione penale rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo. Spesso i condannati tentano di impugnare le sentenze contestando la graduazione della pena, sperando in una riduzione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità pone paletti molto rigidi a questo tipo di doglianze.
Nel caso in esame, un soggetto era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sull’identità personale. Nonostante la rideterminazione della pena in secondo grado, il ricorrente ha adito la Suprema Corte lamentando un’errata valutazione dei criteri di calcolo della sanzione.
Il potere discrezionale del giudice di merito
Il sistema penale italiano affida al giudice di merito il compito di quantificare la pena. Questa attività si basa sugli articoli 132 e 133 del codice penale. Il magistrato deve valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Tale valutazione gode di un ampio margine di discrezionalità.
La Cassazione non può sostituirsi al giudice territoriale nella scelta della pena. Il suo intervento è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. Se il giudice di merito spiega chiaramente i motivi della sua scelta, la decisione diventa insindacabile.
Quando il ricorso è inammissibile
Un ricorso che si limita a richiedere una nuova valutazione della congruità della pena è destinato all’inammissibilità. Questo accade specialmente quando le deduzioni sono generiche e non contrastano direttamente le ragioni espresse nella sentenza impugnata. La mancanza di un confronto critico rende l’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Nel caso analizzato, la Corte ha rilevato che la determinazione non era frutto di arbitrio. La motivazione fornita nei gradi precedenti è stata ritenuta sufficiente e coerente con i principi normativi vigenti.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il controllo di legittimità è precluso se la determinazione non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, il ricorrente non ha saputo dimostrare tali vizi, limitandosi a una censura generica della sanzione inflitta.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere la severità della pena, ma una sede volta esclusivamente a garantire la corretta applicazione della legge.
Si può chiedere una riduzione della pena direttamente in Cassazione?
No, la Cassazione non può ricalcolare la pena ma può solo annullare la sentenza se la motivazione sulla sanzione è illogica o mancante.
Quali criteri usa il giudice per decidere la pena?
Il giudice si basa sulla gravità del reato, sui precedenti penali e sulla condotta dell’imputato, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico sulla pena?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1231 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna in primo inflittagli con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., per l’effetto provve alla rideterminazione della pena;
considerato che il proposto motivo, che censura l’operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
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Il Presidente