Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 39838/2024 ci offre un’importante lezione sulla graduazione della pena e sui limiti entro cui la valutazione del giudice di merito può essere contestata. La Corte ha stabilito che, in assenza di palese illogicità o arbitrarietà, la scelta sulla misura della sanzione non è soggetta al controllo della Cassazione.
Il Caso in Esame
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Milano ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo alla quantità di pena inflittale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente ponderato gli elementi a favore dell’imputata, determinando una sanzione eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Limiti al Sindacato sulla Graduazione della Pena
La Corte ha specificato che la sua funzione non è quella di ricalcolare la pena, ma di verificare che la decisione del giudice inferiore sia immune da vizi logici o da arbitrio. Un intervento della Cassazione è giustificato solo quando la motivazione della sentenza impugnata è talmente illogica da risultare incomprensibile o contraddittoria, oppure quando il giudice ha ignorato completamente i criteri legali. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la pena era stata addirittura fissata in misura inferiore al minimo previsto dalla legge, rendendo la doglianza della ricorrente ancora più debole.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello) valuta le prove e i fatti per giungere a una decisione. La Corte di Cassazione, invece, svolge un sindacato di legittimità, controllando la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione. La scelta sulla quantità della pena è un tipico apprezzamento di merito che sfugge a questo controllo, a meno che non sconfini nell’irragionevolezza. Nel caso in esame, non solo non è stata riscontrata alcuna illogicità, ma è emerso che la difesa aveva erroneamente affermato il riconoscimento di un’attenuante (la particolare tenuità del fatto) che in realtà non era mai stata concessa. Di fronte a queste considerazioni, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un caposaldo del diritto processuale penale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia e protetta dal sindacato di legittimità, purché esercitata nel rispetto dei canoni di logicità e legalità. Per chi intende impugnare una sentenza per questo motivo, non è sufficiente sostenere che una pena più mite sarebbe stata più giusta; è necessario dimostrare che la decisione del giudice è stata palesemente arbitraria o basata su un ragionamento viziato. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito resta sovrana.
Quando è possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
La contestazione è possibile solo se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è sufficiente sostenere che la pena sia semplicemente ‘troppo alta’.
Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere la pena?
Il giudice deve basarsi sui principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato (considerando la natura, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione) e la capacità a delinquere del colpevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39838 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove il giudice si è limitato a confermare la pena, peraltro irrogata in misura inferiore al minimo edittale (si veda, in particolare, pag. 3, fermo restando che non era stata riconosciuta la circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, come asserito dal difensore);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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