Graduazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile?
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice penale. Ma fino a che punto la sua decisione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il tema della graduazione della pena e i limiti del suo riesame in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che la valutazione sull’entità della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile se adeguatamente motivato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: l’eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello era carente, illogica e contraddittoria nel giustificare la quantità di pena comminata. L’imputato chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione della sanzione, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che, secondo un orientamento consolidato, la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere viene esercitato in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Il ricorso in Cassazione non è la sede adatta per ridiscutere il merito di tale valutazione, ma solo per controllarne la legittimità. Ciò significa che la Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso.
Le Motivazioni: la graduazione della pena e la discrezionalità del giudice
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il giudice d’appello avesse correttamente adempiuto al suo onere di motivazione. In particolare, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a elementi specifici e decisivi. Aveva confermato la correttezza della valutazione compiuta in primo grado riguardo al giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
Questa decisione era stata giustificata sulla base della ‘non indifferente capacità a delinquere’ dell’imputato. Tale capacità non era una supposizione, ma era desumibile da elementi concreti: i suoi ‘reiterati precedenti penali’, considerati indicativi di una ‘specifica propensione delittuosa’. Di fronte a una motivazione così ancorata a fatti specifici e coerente con i principi normativi, la Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto, respingendo la censura del ricorrente come manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende contestare una sentenza non può sperare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena, se non dimostrando un vizio logico-giuridico macroscopico nella motivazione del giudice precedente. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso incentrati sulla mera ‘eccessività’ della pena, senza individuare un’autentica illogicità nel ragionamento del giudice, sono destinati all’inammissibilità. Per il cittadino, la pronuncia conferma che la valutazione della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali è un fattore determinante e legittimo nel processo di graduazione della pena.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena se la si ritiene troppo alta?
No, in linea di principio non è possibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è ammesso solo se la motivazione del giudice è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non per una semplice rivalutazione della sua entità.
Cosa valuta il giudice per stabilire la giusta pena?
Il giudice basa la sua decisione sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, considerando principalmente la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Quest’ultima può essere desunta da elementi come i precedenti penali e la condotta generale dell’imputato.
Cosa accade quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4286 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4286 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta l’eccessività della pena, denunciando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la correttezza del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze operato dal giudice di prime cure, in considerazione della non indifferente capacità a delinquere dell’imputato, desumibile dai suoi reiterati precedenti penali, indicativi di una specifica propensione delittuosa);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1271/2026