Graduazione della pena: Il potere discrezionale del giudice e i limiti del sindacato di legittimità
La corretta graduazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi del processo penale, in cui il giudice è chiamato a tradurre in una sanzione concreta la valutazione sulla gravità del reato e sulla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi cardine che governano questa materia, chiarendo i confini del sindacato di legittimità sulle scelte del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava l’eccessività della pena inflittagli, contestando specificamente tre aspetti della decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Pena eccessiva e disparità di trattamento
Le doglianze del ricorrente si concentravano su punti ben precisi. In primo luogo, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. In secondo luogo, si criticava la determinazione della pena base, fissata in una misura superiore al minimo edittale previsto dalla legge. Infine, il ricorrente eccepiva una presunta disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a un coimputato, giudicato separatamente, che aveva ricevuto una pena inferiore.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla graduazione della pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la determinazione della pena, sia per quanto riguarda la pena base sia per il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non può essere messo in discussione in sede di legittimità se esercitato nel rispetto dei criteri legali e supportato da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva correttamente adempiuto al proprio onere argomentativo. La scelta di infliggere una pena superiore al minimo edittale era stata giustificata in modo adeguato facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti sono stati ritenuti indicativi di una spiccata pericolosità sociale e di un’attitudine alla prevaricazione, elementi che, ai sensi degli articoli 132 e 133 del codice penale, legittimano un trattamento sanzionatorio più severo.
Anche la censura relativa alla disparità di trattamento è stata respinta. La Cassazione ha evidenziato come la diversità delle sanzioni fosse stata giustificata dalla ragionevolezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice, il quale aveva tenuto conto delle diverse posizioni e responsabilità dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, il solo fatto che un coimputato abbia ricevuto una pena differente non è, di per sé, motivo sufficiente per ritenere illegittima la sentenza.
Conclusioni: L’importanza di una solida motivazione
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La valutazione sulla congruità della pena è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la legalità della decisione e la coerenza logica della motivazione. Quando il giudice motiva in modo esauriente le proprie scelte sanzionatorie, basandole su elementi concreti come i precedenti penali e la personalità dell’imputato, la sua discrezionalità diventa insindacabile, garantendo così certezza e coerenza al sistema sanzionatorio.
È possibile contestare in Cassazione l’ammontare di una pena ritenuta eccessiva?
No, non è possibile se la contestazione riguarda la mera quantificazione della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo la Corte ha ritenuto giustificata una pena superiore al minimo edittale?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva giustificato lo scostamento dal minimo edittale sulla base dei plurimi precedenti penali dell’imputato, considerati significativi della sua attitudine alla prevaricazione e sintomatici di una elevata pericolosità sociale.
Il fatto che un coimputato abbia ricevuto una pena inferiore costituisce motivo valido per un ricorso?
Non necessariamente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, poiché l’iter argomentativo del giudice di merito aveva giustificato in modo ragionevole il differente trattamento sanzionatorio riservato ai due soggetti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività de pena con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che lo scostamento dal minimo edittale della pena base irrogata, era giustificato dai plurimi precedenti penali dell’imputato, significativi della su attitudine alla prevaricazione e sintomatici di una elevata pericolosità sociale);
che, in ogni caso, la doglianza relativa alla asserita disparità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, rispetto a quello applicato al coimputato giudicato separatamente, è manifestamente infondata avuto riguardo alla ragionevolezza dell’iter argomentativo che ha giustificato il differente trattamento (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839) (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente