Graduazione della Pena: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La graduazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma un’attività che richiede di bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti entro cui è possibile contestare la misura di una sanzione penale. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, in quanto mirava a ottenere una nuova valutazione su un aspetto riservato alla discrezionalità del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro l’Eccessività della Pena
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per un reato tentato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando unicamente l’eccessività della sanzione inflittagli. Secondo la difesa, la pena applicata era sproporzionata. L’obiettivo del ricorso era, quindi, quello di ottenere una riduzione della pena, mettendo in discussione la valutazione operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte e la Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte Suprema ha ribadito di non poter entrare nel merito della quantificazione della pena, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o contraddittoria.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
Il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per motivi di diritto, come l’errata applicazione di una norma o vizi procedurali. La valutazione dei fatti e la commisurazione della pena sono, invece, attività tipiche del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Contestare semplicemente la pena come “eccessiva” senza indicare una violazione di legge si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
La legge, in particolare gli articoli 132 e 133 del codice penale, conferisce al giudice un potere discrezionale nella graduazione della pena. Egli deve fissare la sanzione tenendo conto di una serie di fattori, tra cui la gravità del danno, l’intensità del dolo o della colpa, le modalità dell’azione e la capacità a delinquere del reo. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato con una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni della scelta.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione. I giudici di secondo grado avevano fatto specifico riferimento agli elementi decisivi, come le modalità della condotta e la capacità a delinquere dell’imputato, per giustificare la pena inflitta. Di conseguenza, l’onere argomentativo a carico del giudice di merito era stato pienamente assolto, rendendo il ricorso dell’imputato manifestamente infondato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non è sufficiente lamentare una pena “troppo alta” per ottenere una revisione in Cassazione. È necessario dimostrare che il giudice di merito abbia violato la legge o abbia fornito una motivazione manifestamente illogica nell’esercitare il suo potere discrezionale. La decisione sulla graduazione della pena rimane saldamente nelle mani del giudice che ha esaminato i fatti, il quale è tenuto a giustificare le sue scelte in modo congruo e specifico. Per gli avvocati, ciò significa che un eventuale ricorso su questo punto deve essere costruito in modo impeccabile, evidenziando vizi giuridici e non mere doglianze sulla quantificazione della sanzione.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta eccessiva?
No, di regola non è possibile. La contestazione sulla misura della pena è un giudizio di merito, mentre la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, cioè verifica la corretta applicazione della legge. Un ricorso su questo punto è ammissibile solo se la motivazione del giudice è assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Quali poteri ha il giudice nel determinare la pena?
Il giudice ha un ampio potere discrezionale nella graduazione della pena, che deve esercitare all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per quel reato. La sua scelta deve essere guidata dai criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, e deve essere adeguatamente motivata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26047 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMENOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della p prevista per l’ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legitt è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fiss pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo e specifico riferimento agli elementi ritenuti deci rilevanti a pagina 3 della sentenza impugnata, tenuto conto delle modalità d condotta e della capacità a delinquere dell’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.