Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 26/03/1975 NOME nato a NAPOLI il 11/02/1976
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformat
– escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e rideterminando la pe
– la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso p cassazione, a mezzo del loro difensore;
– che l’unico motivo dei ricorsi, nella parte relativa al giudizio di responsabilità, c alcune censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merit
delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostru dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U,
31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscop
evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legg penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che il motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza dell’aggravante prevista dal
625, comma 1, n. 2, cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è priv di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motiv
gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 9 della sentenza impugnata), con l
quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il motivo, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, prospetta questioni consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Se 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 9 de sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
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