Graduazione della Pena: Quando il Giudice di Merito è Sovrano
La determinazione della sanzione penale è uno dei momenti più delicati del processo. La graduazione della pena, ovvero la quantificazione della condanna, è un’attività che la legge affida alla discrezionalità del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo i limiti invalicabili del ricorso in sede di legittimità su tale aspetto. Analizziamo la decisione per comprendere perché non è possibile chiedere ai giudici supremi una semplice ‘revisione’ della pena inflitta.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Trattamento Sanzionatorio
Il caso origina dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente contestava la congruità della pena inflitta, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e le modalità con cui erano stati calcolati gli aumenti e le diminuzioni di pena.
L’obiettivo del ricorso era chiaro: ottenere una nuova valutazione, più favorevole, sulla misura della sanzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa aspirazione, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Graduazione della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel principio consolidato della discrezionalità del giudice di merito. La legge, attraverso gli articoli 132 e 133 del codice penale, fornisce al giudice i criteri (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere, etc.) per determinare la pena in modo equo e proporzionato. All’interno di questa cornice normativa, il giudice esercita un potere discrezionale che non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti e le valutazioni di merito. Pertanto, un ricorso che si limita a contestare l’adeguatezza della pena, senza individuare un vizio logico o un’errata applicazione della legge, si trasforma in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul merito, che non è previsto dal nostro ordinamento.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Un punto specifico toccato dall’ordinanza riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ricorda che la loro concessione non è un atto dovuto, ma richiede la presenza di ‘elementi di segno positivo’. Spetta all’imputato fornire, o al giudice desumere dagli atti, elementi concreti che giustifichino una riduzione della pena. In assenza di tali elementi, il diniego è pienamente legittimo e non può essere censurato in Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito. Questa discrezionalità, che include la fissazione della pena base, gli aumenti per le aggravanti o la continuazione, e le diminuzioni per le attenuanti, è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia esercitata nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 c.p. e che la motivazione non sia palesemente illogica o frutto di mero arbitrio.
Nel caso specifico, il ricorso non evidenziava vizi di questo tipo, ma si limitava a proporre una diversa valutazione sulla congruità della pena, un’operazione preclusa alla Suprema Corte. Per tale ragione, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un caposaldo del nostro sistema processuale penale: il giudizio sulla misura della pena è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso per Cassazione può avere successo solo se si dimostra che il giudice ha commesso un errore di diritto o ha seguito un percorso argomentativo palesemente viziato. Chi intende impugnare una sentenza per motivi legati alla sanzione deve quindi concentrarsi non sul ‘quanto’ della pena, ma sul ‘come’ il giudice ci è arrivato. In mancanza di ciò, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Questo tipo di censura è inammissibile, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa è necessario per ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono richiesti elementi di segno positivo. La loro assenza giustifica pienamente il diniego della loro concessione da parte del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta aspetti relativi al trattamen sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il dinieg di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel cas di specie – non ricorre;
rile.vato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,-il 24 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente