Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41098 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronunci con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato NOME per il reato di lesion personali;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorso, non articolato in separati motivi, prospetta questioni non consenti giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione dell pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai p enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglian che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove – come nel caso i esame (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) – la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce e del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimi congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 c pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023