Graduazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile
La graduazione della pena è uno dei momenti più delicati e importanti del processo penale. Si tratta dell’attività con cui il giudice, dopo aver accertato la colpevolezza dell’imputato, stabilisce la sanzione concreta da applicare, muovendosi all’interno dei limiti fissati dalla legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 47460/2023) ci offre l’occasione per approfondire i confini della discrezionalità del giudice e i limiti entro cui la sua decisione può essere contestata in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione in relazione all’articolo 133 del codice penale, che elenca i criteri per la determinazione della pena. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero spiegato in modo sufficientemente approfondito le ragioni che li avevano portati a quantificare la pena in una certa misura.
La Discrezionalità del Giudice nella Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. La scelta della pena da infliggere rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri legali e supportato da una motivazione che, seppur sintetica, dia conto delle valutazioni effettuate.
Secondo gli Ermellini, per assolvere all’obbligo di motivazione, non è necessaria una disamina analitica di ciascun elemento previsto dall’art. 133 c.p. Spesso, è sufficiente l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa” o un generico richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere del reo.
Quando è necessaria una motivazione rafforzata
Il discorso cambia radicalmente quando il giudice decide di irrogare una pena che si discosta notevolmente dalla media edittale, avvicinandosi o raggiungendo il massimo previsto dalla legge. Solo in questi casi, la giurisprudenza richiede una motivazione specifica e dettagliata, che spieghi in modo puntuale perché si è ritenuto di dover applicare una sanzione così severa. Nel caso di specie, la pena era stata determinata all’interno della cornice edittale senza raggiungere picchi di particolare asprezza, rendendo quindi sufficiente una motivazione più sintetica.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva e non di un calcolo matematico basato sui singoli elementi. L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione si considera rispettato quando, dopo aver verificato che la pena si colloca tra il minimo e il massimo legale, la ritiene adeguata e non eccessiva. Tale affermazione, seppur sintetica, dimostra implicitamente che il giudice ha considerato, in modo globale e intuitivo, tutti gli aspetti rilevanti, compresi quelli specificamente sollevati con i motivi d’appello.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché non si confrontava con questi principi consolidati, limitandosi a contestare una valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare un vero e proprio vizio logico o una carenza motivazionale rilevante ai fini della legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma che le possibilità di ottenere una riforma della sentenza in Cassazione lamentando unicamente l’eccessività della pena sono molto limitate. Per avere successo, un ricorso di questo tipo deve dimostrare non una mera divergenza di valutazione, ma un vizio palese nella motivazione, come una sua totale assenza, una sua palese illogicità o una contraddizione interna. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, se esercitata entro i limiti di legge, rimane insindacabile.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se si riesce a dimostrare un vizio di motivazione, come la sua totale assenza, la manifesta illogicità o una contraddizione. Non è sufficiente sostenere che la pena sia semplicemente troppo alta se rientra nei limiti previsti dalla legge e il giudice l’ha ritenuta ‘congrua’.
Cosa significa quando un giudice definisce una pena ‘congrua’ o ‘equa’?
Significa che il giudice, esercitando la sua discrezionalità, ha ritenuto quella specifica sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del reato e alla personalità del condannato, assolvendo così al suo obbligo di motivazione in modo sintetico ma sufficiente.
Quando è necessaria una motivazione dettagliata per la quantificazione della pena?
Secondo la giurisprudenza costante, una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito dal giudice è necessaria soltanto quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media di quella prevista dalla legge per quel reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47460 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 133 cod. pen., non supera a soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023 Il Consigliere Estensore