Graduazione della Pena: Quando il Giudice è Sovrano
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La legge fornisce dei limiti, ma all’interno di questi spetta al magistrato stabilire la sanzione concreta. Questo processo, noto come graduazione della pena, è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito i confini invalicabili della discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di un imputato per i reati di furto aggravato ed evasione, commessi nel novembre 2020. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole e comminando una specifica pena detentiva e pecuniaria.
Insoddisfatto della quantificazione della sanzione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea graduazione della pena.
Il Motivo del Ricorso: Una Censura sulla Graduazione della Pena
La difesa del ricorrente ha criticato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che la motivazione sulla quantità della pena fosse generica, indeterminata e priva di un legame concreto con gli elementi del caso. In sostanza, si contestava non la colpevolezza, ma il ‘quantum’ della pena, ritenuto frutto di una valutazione non sufficientemente argomentata.
Questo tipo di censura mira a ottenere una riconsiderazione da parte della Corte Suprema, sperando in una valutazione più favorevole della congruità della sanzione applicata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti del proprio sindacato. I giudici hanno sottolineato che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale, valuta la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole per definire una pena adeguata.
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della congruità della pena. La doglianza è inammissibile se mira semplicemente a ottenere una nuova e diversa valutazione. Il sindacato di legittimità è consentito solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione della pena sia:
* Frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
* Priva di una motivazione sufficiente che ne spieghi il percorso logico-giuridico.
Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata. Aveva, infatti, definito la pena come ‘congrua’ e ‘assai contenuta’, tenendo conto delle gravi modalità di commissione dei reati e della ‘personalità assai allarmante’ dell’imputato. Questa argomentazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a sorreggere la decisione, escludendo qualsiasi profilo di illogicità o arbitrarietà.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione sulla misura della pena è un’attività quasi esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Per contestarla efficacemente in Cassazione, non basta un generico dissenso, ma è necessario dimostrare un vizio grave e manifesto nel ragionamento del giudice, un compito arduo che richiede argomentazioni specifiche e non astratte.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione della congruità della pena. Si può contestare la decisione solo se è frutto di puro arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se manca una motivazione sufficiente.
Cosa significa che la graduazione della pena è ‘discrezionale’?
Significa che il giudice di merito, basandosi sugli articoli 132 e 133 del codice penale, ha il potere di decidere la misura esatta della pena (ad esempio, il numero di anni di reclusione) all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, valutando le circostanze del reato e la personalità del reo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18293 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA:2
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per i delitti di cui egli artt. 624 e 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 cod. pen. e di cui agli artt. 385 e 61 n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Napoli il 3 novembre 2020);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre ad essere generico per indeterminatezza ed aspecificità, in quanto affidato a deduzione del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, è altresì non consentito e manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata congrua, perché determinata in misura assai contenuta pur in presenza di gravi modalità di commissione RAGIONE_SOCIALE condotte e di una personalità dell’agente assai allarmante);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consig re estensore
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Il Presidente