La Graduazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice. La cosiddetta graduazione della pena è un processo che tiene conto di molteplici fattori e che la legge affida alla sua discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo tema, chiarendo perché un ricorso basato su una generica contestazione della pena sia destinato a fallire. Analizziamo insieme la decisione per capire i limiti del sindacato della Suprema Corte e i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Fatto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato condannato per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’articolo 640-bis del codice penale. L’unico motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione riguardava l’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la pena fosse effettivamente giusta o meno. Ha invece stabilito che il ricorso, così come formulato, non poteva nemmeno essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i principi sulla graduazione della pena
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che riflettono principi consolidati nella giurisprudenza.
Il primo motivo di inammissibilità è la genericità e indeterminatezza del ricorso. La legge processuale (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) richiede che chi impugna una sentenza indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare l’eccessività della pena senza argomentare in modo specifico contro la logica della motivazione della Corte d’Appello. Una censura così formulata non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Il secondo, e più sostanziale, motivo riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che la graduazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata seguendo i criteri dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo l’intervento della Cassazione impossibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione con lamentele generiche. Chi intende contestare la misura di una pena deve farlo attraverso critiche puntuali e specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, dimostrando una palese violazione di legge o un vizio logico manifesto. La decisione sottolinea la netta distinzione di ruoli tra i giudici di merito, che valutano i fatti e commisurano la pena, e il giudice di legittimità, che vigila sulla corretta applicazione del diritto. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa pronuncia è un monito a formulare ricorsi tecnicamente precisi, evitando censure che, pur comprensibili sul piano umano, sono giuridicamente destinate all’insuccesso.
Perché il ricorso sulla misura della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti e le ragioni giuridiche per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata errata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena. Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica. Può annullare la decisione solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, ma non perché ritiene più equa una pena diversa.
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che la legge affida al giudice di merito il compito di stabilire l’entità esatta della sanzione all’interno di un minimo e un massimo edittale, basandosi su criteri come la gravità del reato e la personalità dell’imputato (art. 133 cod. pen.). Questa scelta, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena in relazione al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., risulta generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1 c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta sul punto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, inoltre, il suddetto motivo, per come formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice sul punto è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.