Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 23/04/1982
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello di Bologna non avrebbe motivato in ordine all’entità della pena inflitta;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto congrua la pena inflitta in ragione del tenore delle minacce di morte proferite dall’imputato e dei suoi numerosi precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio (pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.