Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21608 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il 13/03/1980
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui agli artt 56, 624, 625 n.2 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestata;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per il ricorrente – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissar la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo de giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto la Corte territori ha diffusamente motivato sul punto, valorizzando i numerosissimi precedenti specifici a carico del ricorrente, rendendo così una motivazione congrua ed esente da vizi logici; per altro la pena è pari a quella minima, tenuto in conto che quella dell’art. 624, comma 1, cod. pen. è nel minimo pari a mesi sei di reclusione e la riduzione per il tentativo è stata effettuata nella misura massim cosicché è oltremodo sufficiente l’ampia motivazione resa, a fronte del consolidato orientamento per il quale, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi da
minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio pote discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art
cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06
COGNOME, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione
da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, ne quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/201
COGNOME, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla
quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente