Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, con equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, denunziando l’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Va inoltre considerato che la pena base di un anno di reclusione – ritenuta l’equivalenza fra le circostanze – risulta essere inferiore al medio edittale previsto
J
dall’art. 624, comma 1, cod. pen., cosicché non è necessaria una ulteriore specifica
e
dettagliata motivazione del giudice, nel caso in esame comunque esistente (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.