Graduazione della pena: la Cassazione conferma la discrezionalità del giudice
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delicato della graduazione della pena, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: la determinazione dell’entità della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un potere che, se esercitato con una motivazione logica e coerente, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere i limiti entro cui può essere contestata una condanna sotto il profilo sanzionatorio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, non per contestare la sua colpevolezza, ma esclusivamente per un motivo: un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicato. In particolare, il ricorrente lamentava l’aumento di pena stabilito per i reati commessi in continuazione, ritenendolo ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la doglianza del ricorrente non era consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondata. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice di merito un’ampia discrezionalità nel determinare la pena, purché rispetti i criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni: la Corretta Graduazione della Pena e la Continuazione
Il cuore dell’ordinanza risiede nella spiegazione del perché la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata. La Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva assolto al suo onere argomentativo facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come indicato nella sentenza impugnata.
In particolare, l’analisi si è concentrata sull’aumento di pena di dieci giorni di reclusione per ciascuno dei reati satellite (le false dichiarazioni successive alla prima), contestato in cosiddetta “continuazione interna”. La Suprema Corte ha ritenuto tale aumento perfettamente in linea con i principi fissati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza “Pizzone” (n. 47127/2021). I parametri di legittimità, rispettati nel caso di specie, sono tre:
1. Rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen.: L’aumento di pena per la continuazione non può superare il triplo della pena base.
2. Assenza di un cumulo materiale surrettizio: L’aumento deve essere una frazione della pena base e non una somma algebrica delle pene che si sarebbero applicate per ogni singolo reato.
3. Proporzione tra pena principale e pene dei delitti satellite: L’aumento deve essere ragionevole e proporzionato rispetto alla gravità del reato principale.
Avendo la Corte d’Appello rispettato questi criteri, la sua decisione sulla graduazione della pena è stata considerata immune da censure.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine: non è possibile appellarsi alla Corte di Cassazione per un semplice disaccordo sull’entità della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra un vizio logico-giuridico palese nella motivazione del giudice, come una contraddizione insanabile o una totale mancanza di giustificazione. La discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della sanzione è ampia e il suo esercizio è sindacabile solo entro questi stretti limiti. Questa pronuncia ricorda agli operatori del diritto che la strategia processuale non può fondarsi su una mera richiesta di “sconto di pena” in Cassazione, ma deve individuare vizi concreti e specifici nel percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi inferiori.
È possibile contestare l’ammontare di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile contestare la mera entità della pena se non si dimostra un vizio di motivazione, ovvero un errore logico o una palese mancanza di giustificazione nella decisione del giudice di merito. La graduazione della pena rientra nella sua discrezionalità.
Come viene calcolata la pena in caso di reati in continuazione?
Si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Secondo l’ordinanza, l’aumento deve essere proporzionato, non deve rappresentare una somma delle singole pene e deve rispettare i limiti dell’art. 81 del codice penale.
Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere l’entità della pena?
Il giudice deve esercitare la propria discrezionalità attenendosi ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, e fornendo una motivazione congrua per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24810 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in FRANCIA il 04/06/1985
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo che lo dichiarava responsabile del reato di false dichiarazioni;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per l circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della se impugnata). In particolare, l’aumento di giorni dieci di reclusione per ognuno dei reati ex 495 cod. pen. contestato in cd. continuazione interna, risulta correttamente attenersi ai princ fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, che ha indicato i parametri di legittimità dell’aumento, rispettati nel caso in esame: limiti dell’art.81 cod. pen.; che n stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; la sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente