Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16622 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SURBO il 12/10/1968
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale
di Alessandria, avendo dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo
B)
per intervenuta prescrizione e avendo rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati, riuniti dal
vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 219, comma
1 e 2, n. 1, 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 2, nn.
1
e 2,
R.D. 267/1942 in relazione all’art. 2622 cod. civ. (capo A), e di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316
ter cod. pen. (capi Ce D);
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato, inoltre, che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo
consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
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